Cava e limiti acustici: la deroga al piano di risanamento non spetta (Cons. Stato n. 7293 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga prevista dall’art. 14 della legge regionale Piemonte n. 52/2000, che consente di posticipare gli ulteriori interventi di adeguamento acustico fino al completamento dell’ammortamento degli investimenti già effettuati, presuppone che l’impresa abbia integralmente realizzato il piano di risanamento precedentemente presentato. L’operatore che non abbia completato le fasi del piano nei termini di legge non può invocare la deroga per differire nuovi obblighi, né può contestare il difetto di motivazione del provvedimento che gli impone di completare gli interventi prima di riprendere l’attività. La discrezionalità dell’amministrazione nel bilanciamento degli interessi deve comunque rispettare il preminente interesse pubblico e i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La sopravvenuta carenza di interesse per l’intervenuta efficacia del giudizio di compatibilità ambientale rende improcedibile l’appello, ma non esime il giudice dall’esame nel merito quando residui l’interesse risarcitorio, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società appellante gestisce un’attività di estrazione di inerti e frantumazione in un Comune piemontese, nei pressi dell’azienda agrituristica di un privato che nel tempo ha lamentato le emissioni acustiche dell’impianto. Sulla vicenda si è sviluppato un contenzioso pluriennale, che ha visto l’annullamento in sede giurisdizionale delle determinazioni provinciali in materia acustica e la riapertura del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Per eseguire una pronuncia del TAR, l’amministrazione provinciale ha imposto alla società di completare le fasi del piano di risanamento acustico prima di riprendere l’attività. La società ha impugnato la prescrizione, sostenendo che il piano presentato nel 2010 e poi integrato legittimasse la prosecuzione dell’attività. Il TAR ha respinto il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di improcedibilità, sollevata dal controinteressato: la determinazione impugnata fissava al 4 ottobre 2023 il termine di efficacia del giudizio di compatibilità ambientale, poi non prorogato. Da qui la sopravvenuta carenza di interesse, poiché nessun concreto vantaggio deriverebbe all’appellante dall’annullamento dell’atto.

Tale rilievo non chiude però il giudizio. Richiamando l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Consiglio di Stato afferma che, quando residua l’interesse ai fini risarcitori, il giudice è tenuto ad accertare comunque l’illegittimità dell’atto. L’appellante aveva infatti prospettato la propria pretesa al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo.

Nel merito, la Corte ritiene infondata la censura di difetto di motivazione: dalla lettura dei provvedimenti conclusivi della VIA e dell’AUA emerge chiaramente il percorso argomentativo dell’amministrazione, che aveva espressamente escluso la subordinazione degli interventi di bonifica acustica al riavvio dell’attività.

Quanto all’art. 14 della legge regionale Piemonte n. 52/2000, il Collegio conferma la lettura del primo giudice. A prescindere dalla qualificazione del piano del 2010, è pacifico che la società non abbia completato il piano, avendone realizzato solo parte delle fasi. La deroga è pensata per chi ha effettivamente concluso un primo piano nei tempi previsti e si trovi a fronteggiare nuove spese per una successiva classificazione acustica, non per l’operatore ancora inadempiente. La società non risulta inoltre registrata EMAS, ulteriore condizione di esonero prevista dalla norma.

Il bilanciamento degli interessi è stato compiuto: l’amministrazione ha tenuto conto della peculiare situazione aziendale, ma il blocco dell’attività è derivato dalla scelta della società di non adeguarsi ai precedenti provvedimenti e di attivare il contenzioso. L’appello è quindi respinto, con conferma della statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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