Carenza di interesse e ottemperanza: basta la richiesta del credito residuo (C.G.A.R.S. n. 400 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza, non potendosi desumere il disinteresse da un contegno processuale che, nel contesto, manifesti invece la persistente volontà di conseguire il bene della vita. Nel giudizio di ottemperanza di sentenza del giudice ordinario il giudice amministrativo incontra il limite del principio dispositivo: svolge attività esecutiva e non può integrare o precisare il contenuto del titolo mediante ulteriore attività interpretativa o cognitoria. L’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. consente di desumere argomenti di prova della carenza di interesse solo da fatti o atti univoci.
Il Fatto
Gli appellanti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 2089/2010 del Tribunale civile di Messina, pronunciata in loro favore nei confronti del Comune. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva chiesto con ordinanza presidenziale aggiornamenti sulla vicenda, avvertendo che il silenzio avrebbe potuto fondare una declaratoria di improcedibilità. Non essendo pervenuto specifico riscontro e non essendo comparso alcuno alla camera di consiglio, il primo giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.
Gli appellanti censurano il travisamento dei fatti: il TAR avrebbe ignorato l’istanza di prelievo e, soprattutto, la memoria depositata il 28 gennaio 2024, con cui avevano rappresentato che l’esecuzione era stata solo parziale e tardiva, chiedendo il pagamento del credito residuo. Il Comune resiste, sostenendo che l’istanza di prelievo non equivale all’ordine istruttorio e che la differenza ancora dovuta sarebbe di importo inferiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ma solo in presenza di fatti o atti univoci. Richiama quindi la giurisprudenza consolidata secondo cui l’improcedibilità esige l’accertamento dell’inutilità della sentenza: occorre cioè che la modificazione della situazione di fatto o di diritto impedisca di riconoscere in capo al ricorrente qualsiasi interesse, anche meramente strumentale o morale, alla decisione.
La Corte individua poi le ipotesi tipiche di sopravvenuta carenza di interesse: mancata impugnazione di un atto presupposto; censura parziale di un provvedimento fondato su più ragioni indipendenti; sopravvenienza di un atto o fatto che rende inutile l’eventuale annullamento; dichiarazione della parte di non avere più interesse. Sono i riferimenti di Cons. Stato, sez. IV, n. 7438/2024 e di Cons. Stato, sez. IV, n. 8322/2023.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che i ricorrenti, con la memoria di costituzione in prosecuzione del giudizio del 28 gennaio 2024, avevano chiesto di riconoscere e liquidare a carico del Comune l’ulteriore importo residuo, oltre accessori. Tale atto palesa il concreto interesse alla decisione: non sussistevano pertanto i presupposti della declaratoria di improcedibilità e il motivo di appello va accolto.
Accertata l’ammissibilità, il C.G.A.R.S. fissa il limite del proprio potere: nell’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario il giudice amministrativo trova un preciso confine nel disposto della pronuncia azionata e nella domanda del ricorrente, senza poter integrare la sentenza civile con ulteriore attività interpretativa o cognitoria. Deve svolgersi, dunque, una funzione meramente esecutiva, secondo il principio dispositivo. La sentenza civile non richiede accertamenti ulteriori, ma solo un obbligo di fare non completamente adempiuto.
In riforma della decisione di primo grado, il Collegio ordina al Comune di dare completa esecuzione alla sentenza, secondo i criteri in essa enunciati e tenendo conto del credito residuo precisato dagli appellanti nella nota del 22 ottobre 2024. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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