Maternità e corso formazione Polizia: illegittima dimissione e risarcibile ritardo (Cons. Stato n. 3622 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dimissione dal corso di formazione della Polizia di Stato di una lavoratrice madre, fondata sul mancato completamento della frequenza dovuto esclusivamente allo stato di gravidanza, è illegittima. L’amministrazione è tenuta a disapplicare la norma interna che impone la dimissione, ove questa si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione e con il principio di proporzionalità, come interpretato dalla CGUE 6 marzo 2014, causa C-595/12. La mera retrodatazione degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo non elide gli effetti discriminatori connessi alla maternità. Il ritardo nell’immissione in ruolo, causato da un provvedimento illegittimo, integra un danno da lucro cessante risarcibile, liquidabile equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., con detrazione dell’aliunde perceptum.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto nel 2018 per l’assunzione di medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato. Ammessa al corso di formazione iniziale, nel luglio 2019 comunicava il proprio stato di gravidanza; la Scuola Superiore di Polizia la esonerava dalle attività incompatibili, in particolare quelle implicanti l’uso delle armi.
Non potendo completare il corso, con provvedimento del 19 dicembre 2019 l’amministrazione ne disponeva la dimissione dal corso e l’ammissione al primo corso utile successivo, in applicazione degli artt. 5 e 47 del d.lgs. n. 334/2000. Il TAR Lazio, adito con ricorso e motivi aggiunti, accoglieva la domanda, accertava l’illegittimità della condotta e riconosceva il danno patrimoniale in via equitativa, nella misura del 40% delle somme non percepite. Propongono appello principale il Ministero e appello incidentale la lavoratrice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’appello principale, che sostiene la conformità dell’operato dell’amministrazione al d.lgs. n. 334/2000. La questione è già stata affrontata dalla Sezione con la sentenza n. 1470 del 24 febbraio 2026, che ha valorizzato la pronuncia della CGUE 6 marzo 2014, causa C-595/12: l’esclusione dal corso per congedo di maternità incide negativamente sulle condizioni di lavoro e integra un trattamento sfavorevole ai sensi della direttiva 2006/54/CE, non giustificabile con l’esigenza di garantire un’adeguata formazione.
Ne deriva che il Ministero avrebbe dovuto disapplicare l’art. 5, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 334/2000, nella parte in cui imponeva la dimissione. Il Collegio richiama anche l’art. 37, comma 7-quater, del d.lgs. n. 17/2019, che dal quindicesimo corso ha introdotto la sessione straordinaria, confermando la consapevolezza del legislatore delle criticità della disciplina previgente. Né l’amministrazione poteva invocare i divieti posti a tutela della maternità, poiché cessato lo stato di gravidanza e trattandosi di attività formativa, non di lavoro operativo, era possibile convocare la lavoratrice già dai primi mesi del 2020. Il provvedimento di dimissione è dunque illegittimo.
Quanto ai motivi avverso il decreto di immissione in ruolo, il Collegio ritiene corretto il riconoscimento della decorrenza giuridica al 20 dicembre 2019, ma la diversa decorrenza economica si giustifica con l’effettivo esercizio delle mansioni solo dal novembre 2020. Respinto è anche il primo motivo incidentale: l’ammissione al corso non instaura il rapporto di pubblico impiego, ma solo lo status di allievo, come conferma l’art. 47 del d.lgs. n. 334/2000, che riserva il trattamento economico ai soli partecipanti interni.
Nel merito del danno, il Collegio conferma l’esistenza di un pregiudizio da lucro cessante e ritiene corretta la percentuale di abbattimento del 40%, valorizzando il risparmio di tempo ed energie che la mancata prestazione ha comportato. Quanto all’aliunde perceptum, si chiarisce che non si tratta di eccezione in senso stretto, coerentemente con Cons. St. Sez. VI n. 4803 del 2017, e che la relativa detrazione opera quale criterio di liquidazione equitativa. Il doppio abbattimento è legittimo. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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