Transazione stragiudiziale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 7295 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accordo stragiudiziale di transazione intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, con cui le parti regolino i reciproci rapporti e prevedano la rinuncia al giudizio, produce effetti sul processo sotto il profilo dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione della sentenza di merito, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo estendere il thema decidendum all’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni negoziali. L’eventuale inadempimento degli impegni pattizi, in assenza di condizione o di clausola risolutiva espressa, non consente di considerare l’accordo tamquam non esset, dovendo la parte non inadempiente agire per l’esecuzione o per la declaratoria di risoluzione.

Il Fatto

Le società appellate, proprietarie e conduttrici di un complesso immobiliare ad uso industriale, presentavano al Comune una SCIA per opere di frazionamento di un’unità immobiliare. L’amministrazione, rilevato il cambio d’uso da commercio all’ingrosso ad artigianato di servizio e l’aumento del carico urbanistico, richiedeva la monetizzazione della quota di parcheggi pubblici; le società versavano quanto richiesto.

Dopo il versamento, le società agivano davanti al TAR per la restituzione delle somme. Nel corso del giudizio interveniva un accordo stragiudiziale con cui le parti regolavano le rispettive pretese in vista della rinuncia al ricorso. Il TAR accoglieva il ricorso e condannava il Comune alla restituzione, trascurando le conseguenze dell’accordo. Il Comune proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudizio nell’obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di monetizzazione degli standard, questione rientrante nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. Nel merito reputa fondato il primo motivo, cui riconosce valore assorbente.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’accordo, «non formalizzato nei tempi previsti per esclusiva responsabilità dell’amministrazione», avesse «perso efficacia». La Corte ritiene questa qualificazione non condivisibile: le parti, per transigere la vertenza pendente, hanno stabilito una serie di obblighi reciproci, dai quali fanno discendere la rinuncia al ricorso con rinuncia alla rivalsa delle spese e del contributo unificato.

Il possibile inadempimento degli impegni assunti non consente, per ciò solo, di considerare l’accordo tamquam non esset, poiché esso non contiene alcuna condizione né alcuna clausola risolutiva espressa. La parte non inadempiente avrebbe dovuto agire per l’esecuzione o per la declaratoria di risoluzione per inadempimento. Le società, invece, hanno proseguito il giudizio senza considerare gli impegni assunti con un contratto di transazione intervenuto dopo l’instaurazione della lite.

Il deposito dell’accordo in primo grado non estende il giudizio all’accertamento dell’esatto adempimento, trattandosi di questioni estranee al petitum che delimita il thema decidendum. La stipula costituisce un fatto sopravvenuto apprezzabile solo ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito; essa può aver indotto il Comune, non costituito in primo grado, a ritenere superato il contenzioso. Da qui l’accoglimento dell’appello e l’improcedibilità del ricorso originario; le spese del doppio grado sono compensate per le ragioni indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *