Notifica a impresa cancellata nulla la pec del registro delle imprese (Cons. Stato n. 7331 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata depositato presso il registro delle imprese è invalida quando avviene dopo la cancellazione dell’impresa dal registro stesso. L’elezione del domicilio digitale ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 179/2012 presuppone l’iscrizione permanente dell’impresa attiva e non soggetta a procedura concorsuale: venuto meno tale presupposto, la pec non è più utilizzabile per le notifiche, a prescindere dalle vicende successorie sulla titolarità del debito. La regola del domicilio fiscale e la speciale disciplina della notificazione fallimentare all’impresa cancellata non sono invocabili, perché operano su piani distinti. Ne deriva la nullità della notifica e l’illegittimità degli atti di esazione fondati su di essa.
Il Fatto
AGEA e ADER hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso proposto da due ex soci di un’azienda agricola contro tre intimazioni di pagamento relative al prelievo latte sulle consegne per le annualità 1996/1997 e 2005-2009, emesse in forza di cartelle presupposte.
Il primo giudice aveva annullato gli atti per due ragioni: l’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di determinazione del prelievo per le annualità 2005-2009, con illegittimità derivata degli atti esattivi; e il mancato perfezionamento della notifica delle cartelle, in quanto effettuata nel dicembre 2018 a un indirizzo pec riconducibile a un’impresa individuale cancellata dal registro delle imprese nel 2014. Le agenzie contestano in appello l’erroneità di quest’ultima ratio, sostenendo la riferibilità della pec all’imprenditore succeduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul profilo della regolarità della notifica, effettuata all’indirizzo pec originariamente depositato quale domicilio digitale dell’impresa individuale. L’art. 5 d.l. n. 179/2012 impone il deposito dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle imprese individuali di nuova iscrizione e a quelle già iscritte, purché attive e non soggette a procedura concorsuale; gli indirizzi confluiscono nell’indice nazionale di cui all’art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005.
Da questa disciplina la Corte ricava che l’elezione del domicilio digitale è strettamente collegata alla permanente iscrizione nel registro delle imprese. L’obbligo di deposito e di aggiornamento è previsto solo per le imprese attive: la notifica eseguita oltre quattro anni dopo la cancellazione non può quindi considerarsi valida, indipendentemente dalle vicende successorie sulla titolarità del debito. Alla stessa conclusione conduce la statuizione, non impugnata, con cui il primo giudice ha accertato che l’indirizzo pec non risultava registrato nell’indice nazionale utilizzabile ai fini della notifica digitale ex art. 16-ter d.l. n. 179/2012.
Il Collegio respinge il richiamo alla giurisprudenza in materia di domicilio fiscale, secondo cui è valida la notifica dell’atto tributario presso il domicilio noto per ultimo in presenza dell’onere di comunicare la variazione. Nel caso concreto viene in rilievo non l’istituto disciplinato dagli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 600/1973, bensì quello del domicilio digitale; inoltre il credito portato dalla cartella non ha carattere tributario, come affermato della Sez. VI n. 1528 del 2025.
Né giova il riferimento alla giurisprudenza civile sulla notifica pec degli atti fallimentari all’impresa cancellata: opera qui una disciplina speciale, espressione dell’ultrattività dell’iscrizione ai soli fini della dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall., estranea alla materia del contenzioso.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. La reiezione preclude l’esame dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti solo in via subordinata; la novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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