Accesso ai verbali ispettivi: diniego illegittimo se la riservatezza è presunta (TAR Sicilia n. 2828 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso ai verbali ispettivi relativi ad accertamenti in materia di lavoro e sicurezza è illegittimo quando l’amministrazione oppone la tutela della riservatezza dei lavoratori in termini assoluti e stereotipati, senza indicare elementi di fatto concreti da cui desumere il pericolo di azioni discriminatorie o indebite pressioni. L’istanza di accesso che indichi per categorie i documenti richiesti non è generica, non potendosi pretendere dal richiedente l’analitica indicazione di atti dei quali non conosce l’esistenza. La giurisdizione sugli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e sicurezza e sulle connesse sanzioni appartiene al giudice ordinario, non integrando essi la lesione di posizioni di interesse legittimo, resta invece devoluta al giudice amministrativo la domanda di annullamento del diniego di accesso.

Il Fatto

A seguito di un accesso ispettivo presso un esercizio commerciale, il personale addetto al Nucleo Ispettorato del Lavoro contestava al gestore la presenza di una lavoratrice in nero e adottava il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008. Il gestore pagava la somma di duemila euro e regolarizzava la posizione; la sospensione era revocata il giorno successivo.

Il ricorrente chiedeva quindi l’accesso agli atti del procedimento ispettivo, con istanze del 2 e dell’8 ottobre 2020, e si vedeva opporre un duplice diniego, motivato con la ritenuta esaustività dei verbali consegnati e con le esigenze di riservatezza della lavoratrice. Proponeva ricorso e due successivi motivi aggiunti, anche avverso il verbale unico di accertamento e notificazione del 29 aprile 2021. L’amministrazione eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione. Per il verbale di primo accesso e per il verbale unico di accertamento, nonché per gli atti connessi e presupposti, il giudice amministrativo ritiene insussistente la propria giurisdizione. Gli atti impugnati non ledono posizioni di interesse legittimo, ma al più diritti soggettivi, in un settore estraneo alla giurisdizione esclusiva. Si tratta di verifiche su violazioni di norme a tutela del lavoro, con riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla regolare assunzione dei dipendenti: materia riservata al giudice ordinario.

La conclusione non muta per la lamentata illegittimità derivata del provvedimento di sospensione, poiché questo era stato revocato dall’amministrazione prima dell’introduzione del giudizio, a fronte del pagamento della sanzione e della regolarizzazione; né la domanda risarcitoria risulta direttamente collegata a tale provvedimento. Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Passando alla domanda di accesso, su cui la giurisdizione sussiste, il Tribunale la ritiene fondata. L’istanza del 2 ottobre 2020 non è generica: in ragione della natura del procedimento e delle sanzioni amministrative e penali che ne conseguono, non si può pretendere che il richiedente indichi con precisione analitica atti e documenti di cui non conosce l’esistenza. L’indicazione per categorie è il massimo consentito a chi non sa dell’esistenza di un singolo documento.

Quanto al diniego, l’accesso ha natura difensiva, in ragione dell’interesse a difendersi da violazioni con gravi conseguenze amministrative e penali. Il diniego oppone la riservatezza dei lavoratori in modo stereotipato, senza chiarire perché il rilascio della documentazione potrebbe concretamente provocare azioni discriminatorie o indebite pressioni. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il divieto non è assoluto e generalizzato, dovendo l’amministrazione individuare un pericolo concreto sulla base di elementi di fatto e non per presunzione assoluta (T.A.R. Bologna, sez. II, 14/11/2019, n. 866).

Il diniego è pertanto illegittimo e va annullato, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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