Obbligo di ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 738 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’avvenuta liquidazione delle sole spese legali in favore del procuratore antistatario non integra esecuzione del giudicato che abbia riconosciuto il capitale dovuto al creditore. Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione sull’obbligazione principale, il giudice amministrativo accoglie l’istanza e nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Con sentenza n. 173 del 3 luglio 2024 il Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, accoglieva il ricorso di una docente e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente proponeva allora ricorso al TAR Sardegna per la declaratoria di mancata ottemperanza e per la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il Ministero ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, così parzialmente ottemperando alla sentenza. Il giudicato è invece rimasto ineseguito quanto al riconoscimento del capitale dovuto alla docente.

Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha confermato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna, residuando la persistenza del mancato integrale pagamento di quanto statuito dal Giudice del Lavoro. La difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia.

Su queste premesse il TAR ritiene che l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva debba essere accolta. L’inerzia sull’obbligazione principale, non compensata dal pagamento delle sole spese, integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm.

Quale commissario viene individuato il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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