Parere Soprintendenza e ordine di rimessione in pristino nel condono edilizio (TAR Sicilia n. 3777 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985, riproposti dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere della Soprintendenza è atto endoprocedimentale di natura consultiva. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, sicché la nota con cui rigetta la pratica non può contenere l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Il diniego opposto in materia di terzo condono è legittimo quando l’abuso consiste in ampliamento di superficie e volumetria in area vincolata, poiché in tal caso il parere è dovuto solo per gli abusi sanabili e assume carattere vincolato. La decisione resa su ricorso straordinario non configura giudicato in senso tecnico e la declaratoria di incostituzionalità della norma regionale non trova ostacolo in rapporti non esauriti.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Comune il condono edilizio per un edificio monopiano con corpo accessorio, realizzato in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico di inedificabilità relativa. Il Comune ha dapprima negato la sanatoria e ordinato la demolizione. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione si è chiuso favorevolmente, sulla base del parere del C.G.A.R.S., che aveva ritenuto applicabile il terzo condono anche alle aree a vincolo relativo.
Il Comune ha annullato in autotutela il diniego e trasmesso la documentazione alla Soprintendenza per il parere di competenza. Con nota del 23 febbraio 2023 la Soprintendenza ha rigettato la pratica e ordinato la rimessione in pristino entro novanta giorni. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo tra l’altro eccesso di potere per incompetenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le due parti della nota impugnata. Quanto al rigetto della pratica, la censura di incompetenza è infondata: nelle aree vincolate la sanatoria richiede il previo parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo, e il procedimento non è disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 ma dalla legge sul condono, che detta disciplina speciale di maggior rigore (Cass. pen., sez. III, n. 388 del 2022).
Quanto all’ordine di rimessione in pristino, la censura coglie nel segno. La Sezione ribadisce che nei procedimenti di sanatoria l’ente di tutela è privo dei poteri ripristinatori e repressivi (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 978 del 2024, confermata da C.G.A.R.S. n. 715 del 2024). L’atto, di natura endoprocedimentale, non può quindi contenere l’ordine di ripristino.
Il secondo motivo è infondato. Per l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere in aree vincolate solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, tipologia di abuso minore e parere favorevole dell’Autorità. La natura assoluta o relativa del vincolo è indifferente. L’abuso in esame — ampliamento di superficie e volumetria, tipologia 1, ultimato nel 2003 — esula dall’ambito della norma: il parere assume carattere vincolato e nessun approfondimento di merito era dovuto (Cons. Stato, sez. VII, n. 1214 del 2025).
Il terzo motivo è infondato. La decisione su ricorso straordinario non configura giudicato in senso tecnico (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11 del 2024) e, comunque, nessun giudicato si sarebbe formato nei confronti della Soprintendenza, estranea a quel procedimento. Non è configurabile la fattispecie dei rapporti esauriti, perché il parere aveva rimesso all’Amministrazione il riesame dell’istanza (C.G.A.R.S., Ad. Sez. Riun., n. 236 del 2025).
Il quarto motivo è infondato. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha chiarito che l’art. 24 della l.r. Sicilia n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, includendone il limite della lett. d), e che le previsioni statali sui limiti del condono sono norme di grande riforma economico-sociale. In Sicilia, dunque, il terzo condono non è ammissibile anche in presenza di vincoli relativi. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento parziale della nota e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.