Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 739 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inadempimento quando la somma capitale non sia stata corrisposta. L’avvenuta liquidazione delle sole spese legali integra ottemperanza parziale e determina, per la parte residua, la cessazione della materia del contendere solo su quel capo. Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente della struttura ministeriale competente, con termine assegnato per l’adempimento. All’atto commissariale affidato a un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Lanusei la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza n. 51/2023, depositata il 14 luglio 2023 e notificata il 2 settembre 2023, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.

Poiché l’amministrazione non aveva corrisposto il capitale, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita e, in camera di consiglio, ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale senza indicare una soluzione bonaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’istanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha verificato lo stato di attuazione del giudicato. L’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, così ottemperando solo in parte.

Quanto al capitale, il difensore del ricorrente ha confermato in camera di consiglio la persistenza del mancato integrale pagamento. L’amministrazione, dal canto suo, si è limitata a dichiarare di aver sollecitato i propri uffici, senza fornire indicazioni utili per una definizione tempestiva.

Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Il Collegio ha individuato il commissario nel responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nel dispositivo il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo sulle spese legali e ha accolto il ricorso per il resto, condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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