Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1203 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine di moratoria, ordina l’esecuzione integrale del decisum entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 503/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il Tribunale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta e ad accreditare l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre alle spese di lite. La sentenza è stata notificata all’amministrazione l’11.06.2023 ed è passata in giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è stata notificata in via telematica all’indirizzo istituzionale dell’amministrazione, completa di codice fiscale e annualità, ed è divenuta definitiva come da attestazione del 4.9.2024. Il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica è decorso e l’inadempimento dell’amministrazione è rimasto perdurante.

Su queste premesse il TAR ha ritenuto fondata l’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura della parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvederà, su istanza di parte e in caso di ulteriore inottemperanza, entro sessanta giorni, dando esecuzione alla pronuncia con tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001. Tale regola, secondo il Tribunale, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 24 aprile 2025 e da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 9 maggio 2025.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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