Il clima di conflittualità giustifica la revoca del porto d’armi (TAR Toscana n. 739 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità che presiede ai provvedimenti limitativi dei titoli di polizia in materia di armi può fondarsi su fatti e situazioni personali apprezzati nella loro oggettività, anche se privi di rilevanza penale e non accertati in sede processuale. Il clima di litigiosità e di aperta acrimonia, accertato e non contestato, è di per sé idoneo a giustificare il divieto di detenzione delle armi e la revoca del porto d’armi. Il carattere cautelare dei provvedimenti consente all’Amministrazione di valorizzare il venir meno della fiducia nel buon uso delle armi. L’assenza di querele, di precedenti penali e di polizia non elide la legittimità del giudizio negativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Grosseto gli ha vietato di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente al provvedimento con cui la Questura di Grosseto ha revocato la licenza di porto d’armi per uso venatorio. I due atti muovono dalla ritenuta condotta minacciosa del ricorrente, che non darebbe affidamento di non abusare delle armi in suo possesso.

Con un’unica articolata censura il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 e plurimi profili di eccesso di potere: l’Amministrazione non avrebbe valutato la personalità del ricorrente, limitandosi a un singolo episodio di mere provocazioni verbali, privo di collocazione temporale precisa e non dimostrato nel carattere intimidatorio. L’istanza cautelare è stata respinta; all’udienza del 30 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unica censura. Il comportamento e le frasi attribuite al ricorrente trovano presupposto nei fatti del 2019, quando lo stesso fu allontanato dalla squadra di caccia, con l’emergere di un dissidio con gli altri componenti del gruppo. La conflittualità non è contestata e gli episodi sono sostanzialmente confermati dal ricorrente.

Dall’istruttoria emerge che il ricorrente, in una circostanza, si era fermato con l’auto per minacciare e insultare un componente del gruppo, scendendo dalla vettura; in un’altra si era appostato per incontrare un altro ex componente, sempre con toni intimidatori. Tali episodi dimostrano inequivocabilmente un contesto di litigiosità e aperta acrimonia, per motivi legati alla caccia, posti in essere da chi era titolare di un porto d’arma.

In tale contesto il Collegio ritiene del tutto irrilevante che non sia stata presentata querela, che il ricorrente sia incensurato e privo di precedenti di polizia. I provvedimenti impugnati hanno carattere cautelare e sono stati adottati in presenza di elementi che determinano il venir meno della fiducia sul buon uso delle armi; ciò è sufficiente ai fini della valutazione negativa (richiamati TAR Lombardia, Sez. I, n. 341/2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5306/2021).

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la litigiosità e la conflittualità sono di per sé idonee a giustificare il divieto di detenzione, non potendosi escludere che il clima di conflittualità sia ancora esistente o solo sopito (Cons. Stato, Sez. III, n. 2996/2016; n. 1843/2019; n. 4260/2018). Rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività fatti di reato e vicende personali non penalmente rilevanti, da cui desumere la non completa affidabilità all’uso delle armi.

Ciò che rileva è che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti limitativi siano apprezzabili nella loro oggettività, essendo ininfluente la puntuale qualificazione giuridica e l’accertamento della responsabilità penale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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