Revoca della concessione e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 26 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La gestione di un impianto sportivo comunale affidata a un’associazione sportiva integra una concessione di servizi e non una concessione di beni, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie sul rapporto, comprese quelle sull’inadempimento e sulla revoca. Il ricorso avverso la revoca è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il concessionario, in forza di provvedimenti successivi non impugnati, abbia continuato a utilizzare l’impianto oltre la scadenza della convenzione revocata. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina annullamento ove l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Con avviso pubblico del 1° dicembre 2011 il Comune affidava in concessione la gestione della pista di pattinaggio comunale per nove anni. L’associazione ricorrente risultava aggiudicataria e il 16 luglio 2012 sottoscriveva la convenzione, con scadenza al 16 luglio 2021.
Dopo una comunicazione del 9 ottobre 2020 con cui si contestava il mancato rispetto degli obblighi convenzionali e si assegnava termine al 13 ottobre, il Comune adottava la revoca della concessione con determinazione del 29 ottobre 2020. L’associazione impugnava gli atti chiedendo l’annullamento, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. Alla luce dell’art. 90 della legge n. 289/2002, l’affidamento degli impianti sportivi avviene in via preferenziale a società e associazioni sportive. Dalla convenzione emerge che oggetto del rapporto è la gestione e manutenzione dell’impianto aperto al pubblico, con tariffe soggette alla vigilanza comunale: si tratta dunque di una concessione di servizi, riconducibile all’art. 133, comma 1, lettera c), del c.p.a., non di un appalto.
Nel merito il Tribunale rileva che il Comune, già dal novembre 2020 e per le stagioni successive fino al 2023/2024, ha concesso all’associazione l’uso della pista con provvedimenti mai impugnati. Poiché la convenzione revocata non attribuiva un uso esclusivo dell’impianto, ma ne salvaguardava la funzione pubblica, e l’utilizzo è stato comunque mantenuto ben oltre la scadenza originaria, difetta ogni utilità concreta e attuale all’annullamento. Il ricorso è quindi improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
Ai fini della soccombenza virtuale il Collegio ritiene comunque il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità per omessa comunicazione di avvio ove l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non sarebbe mutato; la ricorrente non ha assolto all’onere di indicare gli elementi conoscitivi che avrebbero potuto incidere sulla determinazione.
Quanto al secondo motivo, i presupposti della revoca erano stati oggetto di confronto sin dal 2019 e il termine assegnato con la comunicazione del 9 ottobre 2020 non risulta incongruo, essendo rimasto privo di riscontro. Le difficoltà legate all’emergenza pandemica, genericamente invocate, non furono prospettate in sede procedimentale. La ricorrente è condannata alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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