Sanzione massima per inottemperanza all’ordine di cessazione dell’uso difforme in zona vincolata (TAR Toscana n. 743 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 colpisce non la realizzazione dell’abuso edilizio in sé, ma l’inottemperanza all’ordine di ripristino legittimamente impartito dall’amministrazione. Qualora l’abuso riguardi immobili sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 27, comma 2, del medesimo decreto, la sanzione è sempre irrogata nella misura massima. In materia di edilizia, il proprietario risponde dell’inottemperanza in ragione del rapporto materiale con il bene, salvo che provi di non averne più il possesso. I motivi che deducono l’illegittimità derivata da un atto presupposto non tempestivamente impugnato sono inammissibili.

Il Fatto

Il titolare di una parrocchia impugna il provvedimento con cui il Comune gli ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 per non aver eseguito un’ordinanza che aveva dichiarato l’inagibilità e inibito l’uso residenziale di alcuni locali del complesso parrocchiale. L’amministrazione aveva qualificato come cambio di destinazione d’uso — dalla funzione direzionale di servizio a quella residenziale — l’utilizzo a dormitorio del chiostro, del deposito e del matroneo per l’accoglienza di migranti, ritenendo necessario il permesso di costruire.

Il ricorrente sostiene che l’accoglienza dei migranti sarebbe compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e che lo sgombero costituirebbe per lui una missione impossibile. Nel giudizio interviene una proprietaria di un’immobile limitrofo, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione dell’interveniente. Il ricorso ha ad oggetto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e dunque non ammette controinteressati, poiché il rapporto sanzionatorio coinvolge soltanto l’autorità che ha irrogato la sanzione e il soggetto sanzionato.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile. Secondo giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Sez. V, 29/07/2003, n. 4303), i motivi che prospettano l’illegittimità derivata di un provvedimento fondato su un atto non tempestivamente impugnato non sono esaminabili. L’ordinanza che aveva imposto il ripristino della destinazione d’uso non è mai stata impugnata: censurare la sanzione per asserita illegittimità del presupposto significa aggirare il giudicato formatosi su quest’ultimo.

Il secondo motivo è infondato. Il Collegio richiama l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che sanziona la mancata ottemperanza all’ingiunzione alla demolizione e al ripristino, e l’art. 196, comma 4-bis, legge reg. Toscana n. 65/2014, che estende la sanzione anche alla violazione dell’ordine di cessazione dell’utilizzazione difforme. La norma regionale copre pertanto sia l’ipotesi demolitoria sia quella, qui ricorrente, di un edificio a destinazione direzionale di culto abusivamente adibito a uso residenziale.

Quanto alla responsabilità del proprietario, il Tribunale richiama TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 20/05/2022, n. 6538: il titolare risponde dell’inottemperanza quando, avendo la disponibilità del bene, non vi provveda, mentre la sanzione non si applica se egli non ne ha il possesso, circostanza da provare. Nella specie il ricorrente non ha dimostrato di aver perduto il possesso, essendo sempre possibile rivolgersi alle autorità giudiziarie per lo sgombero dei locali occupati.

La misura massima è giustificata dal vincolo storico-culturale gravante sull’immobile. Richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 12/12/2023, n. 3732, la sentenza chiarisce che il disvalore colpito è l’inottemperanza all’ordine di ripristino in aree ed edifici vincolati, condotta identica a prescindere dall’entità dell’abuso. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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