Accesso difensivo e prevalenza sull’esigenza di riservatezza dei terzi (Cons. Stato n. 7457 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 va qualificato in termini ampi, perché si fonda sull’art. 24 Cost. e sulla strumentalità rispetto al diritto di difesa. La potenziale utilità del documento per la situazione sostanziale va verificata in astratto e non in concreto, essendo preclusa all’amministrazione e al giudice ogni valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio. Le esigenze difensive prevalgono di regola sulle contrapposte ragioni di riservatezza, salvo il bilanciamento per i dati sensibili e salvo l’esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso per radicale assenza dei presupposti. L’onere di specificazione dell’istanza è assolto quando i documenti siano indicati per categoria e risultino ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente, spettando allora all’amministrazione dichiarare l’eventuale mancata detenzione.
Il Fatto
Il Comune di Torino conveniva davanti al Tribunale civile la società finanziaria chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla negoziazione e ristrutturazione di tre contratti derivati stipulati nel 2003, nel 2006 e nel 2007. La società, convenuta, chiedeva al Comune, ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, la documentazione relativa all’operatività in derivati dell’ente e alle consulenze finanziarie acquisite, deducendone la necessità per la propria difesa.
Il Comune respingeva l’istanza per assenza del nesso di strumentalità con l’interesse difensivo e perché la documentazione concerneva accordi con terzi in gran parte scaduti. Il TAR Piemonte accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, ravvisando la violazione degli artt. 24 e 25 l. n. 241/1990. Il Comune proponeva appello, deducendo anche l’omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo mezzo. La nota comunale successiva al diniego si limita a riaffermare l’inammissibilità richiamando per relationem la motivazione già espressa, senza alcuna istruttoria: essa ha dunque natura meramente confermativa e non è autonomamente impugnabile, come riconosciuto dalla stessa società (Cons. Stato n. 4155 del 2024; Cons. Stato n. 7581 del 2024). Non sussiste pertanto alcuna omessa pronuncia, né improcedibilità del ricorso introduttivo, operando il principio di unicità dell’impugnazione.
Nel merito, il Consiglio richiama l’indirizzo secondo cui l’interesse nell’accesso difensivo è qualificato in maniera più estesa che nelle altre ipotesi, per il suo fondamento nell’art. 24 Cost. e per la connessione con il diritto fondamentale di difesa (Cons. Stato n. 9780 del 2024). La potenziale utilità va verificata in astratto (Cons. Stato n. 3160 del 2023).
Quanto alla riservatezza, il Collegio osserva che il diniego stesso aveva posto l’accento sugli accordi con soggetti terzi, cosicché il TAR ha correttamente esaminato il profilo. L’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 configura la prevalenza dell’accesso difensivo sulle ragioni di riservatezza, con bilanciamento solo per dati sensibili, nella specie non sussistenti. Resta fermo il limite dell’esercizio pretestuoso o temerario, non riscontrabile nella fattispecie.
La Corte richiama poi l’Ad. Plen. n. 4 del 2021 sull’onere di puntuale rappresentazione delle finalità difensive e la giurisprudenza sull’indicazione per categoria dei documenti, con conseguente dovere dell’amministrazione di dichiarare l’eventuale mancata detenzione in virtù del principio di leale collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990. La società ha assolto tale onere, illustrando le ragioni della richiesta e allegando il ricorso civile. Il nesso di strumentalità necessaria è evidente, né rileva l’avvenuta scadenza degli accordi, poiché la documentazione serve alla ricostruzione complessiva dell’operatività in derivati. L’appello è rigettato, con conferma della statuizione sulle spese e compensazione integrale per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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