La colpa del difensore non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 4692 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese giudiziali richiede una motivazione che dia conto delle ragioni della deroga al principio di soccombenza, ferma restando l’ampia discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze del caso concreto. La scarsa diligenza del difensore nell’adempimento di oneri formali, con eventuale dilatazione dei tempi del giudizio, attiene al rapporto tra la parte e il proprio patrocinatore e non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione. Abrogate le tariffe professionali, il compenso del difensore si liquida secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, salvo motivato discostamento, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che esclude liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto alla cd. Carta docenti in relazione agli incarichi di supplenza conferiti, con condanna dell’amministrazione all’erogazione degli importi dovuti. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.

Il TAR accoglieva il ricorso ma compensava le spese, sul rilievo che le copie asseverate del titolo e dell’attestazione di passaggio in giudicato erano state depositate solo dopo l’ordine del giudice, con dilatazione dei tempi di definizione. L’appellante impugnava la sentenza in parte qua, dolendosi della motivazione della compensazione e chiedendone la riforma quanto alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice amministrativo nella statuizione sulle spese e, se del caso, nel riconoscimento equitativo dei giusti motivi di compensazione, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8. Resta fermo, tuttavia, che il principio della soccombenza, sancito dal codice del processo amministrativo, impone di motivare le ragioni della deroga.

Passando alla determinazione del compenso, la Corte ricorda che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e che, per effetto della legge n. 247/2012, il compenso è pattuito di regola per iscritto, ovvero liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Ne deriva il venir meno del vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari già posto dalla legge n. 794/1942.

I parametri del D.M. n. 55/2014 restano comunque il riferimento, salvo motivato discostamento, con il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.. Il giudice deve tener conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e complessità delle questioni trattate, nonché degli eventuali contrasti giurisprudenziali.

Nel caso concreto il TAR si era limitato a valorizzare la scarsa diligenza del difensore in ordine a taluni adempimenti formali. Per il Collegio si tratta di circostanza forse apprezzabile dalla parte privata quanto alla qualità dell’operato del proprio difensore, ma certamente non utile a fondare la compensazione. La decisione sul punto è quindi riformata e, per l’effetto devolutivo dell’appello, si procede a nuova liquidazione equitativa, tenuto conto che la causa verteva su un’unica questione di silenzio-inadempimento.

L’appello è così accolto: le spese del primo grado sono liquidate in 800,00 euro oltre oneri, quelle del secondo in 300,00 euro oltre oneri, entrambe distratte in favore del difensore antistatario. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente, considerato il valore della controversia e la mancata quantificazione secondo i parametri normativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2233 c.c.

Tutte le 295 sentenze sull'art. 2233 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *