Rendicontazione pro die pro capite compatibile con costi reali nei servizi SAI (TAR Puglia n. 367 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei progetti di accoglienza di minori stranieri non accompagnati finanziati dal Ministero dell’Interno, la clausola della lex specialis che àncora il corrispettivo del soggetto attuatore alle effettive presenze giornaliere di ciascun minore accolto (principio pro die/pro capite) non è contraddittoria rispetto alla clausola che impone la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Quest’ultima non configura un criterio alternativo di remunerazione, ma specifica le modalità di rendicontazione delle poste autorizzate, nell’ambito di un conteggio comunque riferito a ciascun minore presente in struttura. La clausola non è immediatamente escludente e non rende l’offerta economicamente non remunerativa, perché il riconoscimento di una retta giornaliera ridotta per i periodi di assenza del minore dipende da una previsione espressa della legge di gara, che nella specie non emerge in modo netto. Il ricorso che contesti tali clausole va respinto nel merito, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni di acquiescenza e di sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Il Comune di Rodi Garganico ha indetto, tramite la CUC Isole Tremiti e Rodi Garganico, una gara per l’affidamento triennale della gestione dei servizi SAI, per un massimo di quindici posti, destinati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta a € 1.427.566,21, oltre € 203.938,03 per l’eventuale proroga, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Consorzio ricorrente, partecipante in raggruppamento, ha impugnato la determinazione di indizione, la determina a contrarre, la delibera di Giunta e gli atti di gara. Ha dedotto il contrasto tra l’art. 3, comma 6, del capitolato, che parametra il corrispettivo alle presenze giornaliere, e il successivo comma 7, che richiama il riconoscimento delle sole spese effettivamente sostenute. Da qui la violazione del d.m. 18 novembre 2019, delle note ministeriali sui costi reali e dell’obbligo di clare loqui.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni del Comune di acquiescenza per avvenuta partecipazione alla gara e di sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta aggiudicazione alla ricorrente. Ritiene di poterne prescindere, posto che l’impugnazione è comunque infondata nel merito.
Il nucleo della controversia riguarda le modalità di rendicontazione e quindi di remunerazione del servizio. Secondo il Tribunale, dall’esame del capitolato non emerge un immediato e insuperabile contrasto tra le due clausole. Il comma 6 stabilisce in modo indubitabile che l’ente corrisponde solo l’importo calcolato sulle effettive presenze moltiplicate per i giorni di durata del servizio.
Il comma 7 non individua una modalità alternativa al criterio pro die/pro capite. Esso chiarisce che la rendicontazione deve specificare le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e certificate, secondo il manuale di rendicontazione SPRAR, sempre con riferimento a ciascun minore presente nel centro. Nei progetti per minori non accompagnati viene quindi meno il principio dei costi reali in favore di una rendicontazione legata alla presenza effettiva.
Il Collegio richiama la nota del Ministero dell’Interno acquisita in atti, secondo cui per i progetti SAI che accolgono minori è possibile allocare rette onnicomprensive, con fattura mensile riepilogativa per ciascun minore presente. Il riconoscimento di una retta giornaliera ridotta anche in caso di assenza è subordinato a una previsione espressa nella procedura di evidenza pubblica, che nella specie non emerge in modo netto dalla legge di gara né dal contratto stipulato.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate integralmente, attesa la natura interpretativa delle norme sottese alla questione.
Nota della Redazione
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