La carta docente va eseguita anche con capienza di bilancio (TAR Lombardia n. 760 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, la condanna ivi contenuta non è generica, ma specifica, essendo l’importo determinabile con una semplice operazione aritmetica. La dedotta incapienza finanziaria dell’amministrazione debitrice non costituisce causa di esonero dall’esecuzione, se non è documentata. In tal caso il dirigente responsabile dispone il pagamento mediante ordine in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, con reintegrazione a carico del fondo di cui all’art. 7 della legge n. 468/1978. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e va nominato il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, la sentenza n. 930/2023 del 06.12.2023, con cui è stato dichiarato il suo diritto a conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare tale somma sulla Carta elettronica del docente.

Notificata la sentenza in data 11.12.2023, il Ministero non ha proposto appello e la decisione è passata in giudicato. È decorso inutilmente anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione è rimasta inerte, salvo il pagamento delle spese legali. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari della difesa erariale. Quanto alla pretesa natura “generica” della condanna, la sentenza azionata contiene una condanna specifica al pagamento di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto: l’importo complessivo è quindi agevolmente determinabile attraverso un’operazione aritmetica elementare.

Quanto alla incapienza finanziaria, essa non risulta documentata agli atti, ma costituisce soltanto un’affermazione della difesa erariale, priva di riscontro oggettivo. La circostanza potrà eventualmente essere accertata dal commissario ad acta. Il Tribunale richiama l’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996, secondo cui, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, il dirigente responsabile dispone il pagamento mediante uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, con reintegrazione a carico del fondo di cui all’art. 7 della legge n. 468/1978. Le modalità sono stabilite dal D.M. 1° ottobre 2002 e dal D.M. 24 giugno 2015.

Sulla scorta di tale disciplina la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso (T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 858/2013; T.A.R. Roma, sez. I, n. 7096/2012).

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Sono quindi integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non è contestato che il Ministero non abbia ottemperato, salvo il pagamento delle spese legali.

Il Tribunale accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente, ricorrendo se necessario al pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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