Nessuna indennità di missione all’estero senza trasferimento d’autorità (TAR Marche n. 322 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rientro in sede del militare inviato in missione all’estero non integra il trasferimento d’autorità presupposto per la corresponsione delle indennità di cui alle leggi nn. 100/1987 e 86/2001. Le operazioni di cooperazione e difesa svolte nell’ambito di un’organizzazione internazionale hanno per loro natura carattere temporaneo e provvisorio e concretizzano un invio in missione, non un trasferimento all’estero. La ratio delle indennità è sovvenire alle maggiori esigenze derivanti da un trasferimento definitivo. Difettando tale presupposto, l’ordine di rientro configura solo la cessazione dell’obbligo di prestare servizio in luogo diverso dalla sede. L’adesione volontaria a un interpello non è idonea, di per sé, a convertire la missione in trasferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca appuntato scelto della Guardia di Finanza, è stato inviato il 10 ottobre 2000 a Durazzo, in Albania, nell’ambito della missione all’estero denominata “Bilaterale Interni”, restando in sede fino al 18 maggio 2001, quando fu disposto il rientro in Italia per fine missione. Ritenendo che l’invio comportasse l’attribuzione del trattamento economico di cui alle leggi nn. 100/1987 e 86/2001, presentava istanza di liquidazione.
L’amministrazione respingeva l’istanza rilevando che il beneficio spettava solo al personale inviato in missione d’ufficio, mentre il ricorrente aveva aderito spontaneamente a un interpello nazionale. Il militare impugnava quindi il diniego, reiterando le argomentazioni dell’istanza e richiamando pronunce di primo grado favorevoli in casi analoghi. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, ritenendo assorbita l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale. Il ricorrente deduceva, con unico motivo, la violazione delle leggi nn. 100/1987 e 86/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sostenendo che l’adesione all’interpello era stata prestata a tempo indeterminato e che il rientro doveva equipararsi a un trasferimento d’ufficio “a ritroso”.
Il TAR dichiara non condivisibili tali argomenti. L’orientamento favorevole espresso da alcune pronunce di primo grado, coeve alla missione, non ha trovato conferma davanti al Consiglio di Stato. Con riferimento all’analoga missione svolta a Calafat, in Romania, è stato affermato che il rientro in sede del militare inviato all’estero non può configurarsi come trasferimento “a ritroso”, richiamando le decisioni della Sez. IV n. 5260 e n. 5261 del 23 ottobre 2008.
Quanto alle missioni in Albania “Bilaterale Interni” e “Bilaterale Finanze”, il Collegio ribadisce che esse difettavano del presupposto del trasferimento d’autorità, che implica una definitiva modificazione della sede dove il militare svolge ordinariamente le proprie mansioni. Tale presupposto non è ravvisato in relazione a operazioni di cooperazione e difesa svolte nell’ambito di un’organizzazione internazionale, le quali per loro stessa natura hanno carattere temporaneo e provvisorio e concretizzano un invio in missione, non un trasferimento all’estero.
La ratio delle indennità reclamate è quella di sovvenire alle maggiori esigenze del militare derivanti da un trasferimento definitivo. Difettando tali presupposti, l’ordine di rientro in Italia si configura solamente come cessazione dell’obbligo di svolgere le prestazioni lavorative in luogo diverso dalla sede di servizio, secondo le più recenti pronunce del Consiglio di Stato richiamate (n. 7879/2019 e nn. 3160, 3161, 3162 e 3163 del 2012). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese alla luce dei precedenti giurisprudenziali invocati in ricorso.
Nota della Redazione
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