Commissario ad acta per l’integrale esecuzione del giudicato sul bonus docenti (TAR Sardegna n. 663 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La persistente inottemperanza dell’amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro legittima l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva, ex art. 114 cod. proc. amm.. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando un termine congruo per l’adempimento. Alla nomina non consegue alcun compenso quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza n. 628 del 4 maggio 2023 il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso di alcuni docenti e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in loro favore del c.d. bonus docenti, quantificato in euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori e spese di lite. La decisione è passata in giudicato il 26 giugno 2023.
Dopo la notifica della sentenza e della diffida ad adempiere del 6 novembre 2023, l’amministrazione non ha eseguito spontaneamente il giudicato. I ricorrenti hanno allora proposto ricorso per ottemperanza. Con sentenza n. 210 del 14 marzo 2024 il TAR ha assegnato al Ministero un termine di 60 giorni, avvertendo che, in caso di perdurante inadempimento, avrebbe nominato un commissario ad acta. Alla scadenza il pagamento era avvenuto solo in parte, per la residua integralità del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il presupposto dell’azione: la rituale notifica del titolo giudiziale e della diffida, il passaggio in giudicato e il mancato integrale adempimento entro il termine fissato con la precedente decisione. L’inerzia dell’amministrazione, pur dopo l’intimazione, integra la fattispecie dell’inottemperanza rilevante ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
La difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato gli uffici all’esecuzione integrale, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva della controversia. La Corte valuta tale allegazione insufficiente a dimostrare l’avvenuto adempimento o la sussistenza di un ragionevole margine di completamento.
Alla persistenza dell’inadempimento consegue l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’esecuzione è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
La scelta del commissario cade sul Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, in quanto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale, proprio in ragione dell’appartenenza del nominato all’organizzazione dell’ente inadempiente.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.