Silenzio inadempimento su protocollo d’intesa e clausola programmatica estranea al terzo (TAR Marche n. 761 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto estraneo al protocollo d’intesa stipulato tra amministrazioni non è legittimato a dolersi dell’inerzia nella esecuzione di una clausola del medesimo accordo, ove il suo interesse alla prestazione dedotta si risolva in una posizione indifferenziata, comune a qualsiasi altro consociato. La clausola che si limiti a impegnare una parte a porre in essere le condizioni tecniche per un futuro allestimento, subordinandone dimensioni e modalità a un separato accordo, ha natura programmatica e non attribuisce al terzo un diritto all’adempimento. L’autorizzazione edilizia all’apertura di un varco non implica il diritto di accesso alla proprietà altrui, che resta subordinato al consenso del titolare. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un immobile confinante con l’area dell’ex ospedale, agiva ex artt. 31 e 117 del c.p.a. per far accertare il silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide con cui aveva chiesto l’esecuzione dell’art. 3, lett. F), del protocollo d’intesa stipulato nel 2023 tra il Comune e l’Azienda sanitaria territoriale. La clausola impegnava a porre in essere le condizioni tecniche per allestire un parcheggio provvisorio in una porzione dell’area, con costi a carico del Comune e dimensioni da concordare in separato accordo.

La ricorrente assumeva di avere interesse alla realizzazione del parcheggio pubblico per accedere pedonalmente, attraverso esso, a una parte del proprio edificio altrimenti inaccessibile. Richiamava il permesso di costruire del 2019, che aveva autorizzato anche l’apertura di un varco nel muro di recinzione. Entrambe le amministrazioni si costituivano eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide le eccezioni delle resistenti e dichiara il ricorso inammissibile. La ricorrente pretende l’adempimento di un accordo sottoscritto da soggetti terzi, dal quale ella risulta del tutto estranea, potendo vantare solo un interesse generico alla realizzazione di un parcheggio pubblico, al pari di qualsiasi soggetto che si rechi in città.

Quanto al permesso di costruire del 2019, il Tribunale osserva che l’autorizzazione all’apertura di un varco nel muro di recinzione comune non abilita anche all’accesso alla proprietà altrui, che resta subordinato al consenso del relativo titolare, nella specie negato. La possibilità di apertura era peraltro stata inibita con provvedimento del 2020, non impugnato, che disponeva la chiusura del varco e il ripristino della integrità delle murature.

Il Collegio rileva inoltre che la clausola invocata non prevede obblighi a carico del Comune, ma solo a carico dell’Azienda sanitaria nei confronti della controparte: l’articolo è rubricato “Obblighi dell’AST di Ancona“. La concreta realizzazione del parcheggio, peraltro dichiaratamente provvisorio, resta subordinata a una specifica manifestazione di volontà discrezionale del Comune, chiamato ad accollarsi gli oneri, reperire le risorse, predisporre il progetto e realizzare i lavori, previo un nuovo accordo tra gli enti per stabilire le dimensioni dell’area.

L’esito di tale nuovo accordo non è scontato nel senso di collocare il parcheggio proprio nella porzione auspicata dalla ricorrente. Si tratta, conclude il Tribunale, di una clausola essenzialmente programmatica, inserita nella complessa operazione che condurrà alla riqualificazione dell’area e alla realizzazione di un nuovo Ospedale di Comunità, di una Casa della Comunità e di un Centro Operativo Territoriale. Le spese sono compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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