Accesso agli atti e project financing interesse concreto solo dopo valutazione proposta (TAR Sardegna n. 662 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase preliminare del procedimento di finanza di progetto, destinata alla valutazione della fattibilità della proposta e dell’interesse pubblico alla stessa, il terzo non è titolare di un interesse concreto ed attuale all’accesso integrale agli atti del procedimento. In tale stadio prevalgono le esigenze di riservatezza del proponente, non essendo ancora instaurata alcuna procedura concorsuale rispetto alla quale possano operare gli istituti di accesso agli atti delle gare. La posizione del soggetto che assume di essere detentore qualificato del compendio immobiliare e prelazionario non è idonea, da sola, a fondare l’ostensione dei documenti non consegnati dall’amministrazione, potendo la richiesta essere riformulata all’esito dell’eventuale accoglimento della proposta.
Il Fatto
La società ricorrente detiene, in forza di un contratto di locazione e di un successivo accordo, un complesso immobiliare regionale comprendente una struttura alberghiera e beni ex militari. Assume che l’accordo le garantisca il diritto di prelazione in caso di nuova gara, l’indennità di avviamento e il godimento del bene sino alla conclusione dell’eventuale procedura.
Appresa la presentazione, da parte di una controinteressata, di una proposta di partenariato pubblico privato su talune strutture del compendio, la società ha chiesto alla Regione l’accesso a tutti gli atti del procedimento di finanza di progetto. L’amministrazione ha accolto solo parzialmente l’istanza, consegnando la sola comunicazione di avvio del procedimento e negando la visione della proposta a tutela della riservatezza del controinteressato. Da qui il ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento della nota di diniego parziale e per la condanna all’ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: la proposta di finanza di progetto si colloca in uno stadio pre-procedimentale, funzionale all’acquisizione di elementi istruttori e prodromico alla selezione dell’interesse pubblico da perseguire. In questa fase l’amministrazione conserva margini di discrezionalità nella valutazione della fattibilità, che potrebbe anche concludersi negativamente.
Su tale premessa il Tribunale esclude che in capo alla ricorrente sussista un interesse concreto ed attuale all’ottenimento di tutti gli atti. La qualifica di detentrice del compendio, o anche di detentrice qualificata, resta irrilevante: ciò che difetta è la posizione differenziata rispetto al momento procedimentale in cui la richiesta è formulata.
Il Collegio ritiene quindi condivisibile la motivazione regionale, che ha circoscritto l’ostensione alla comunicazione di avvio per consentire la collaborazione al sopralluogo. Il richiamo all’art. 53 D. Lgs. n. 50 del 2016 è giudicato privo di pregio, in difetto di una procedura concorsuale in cui più imprese siano poste in concorrenza: manca, dunque, il presupposto per l’accesso agli atti delle gare e prevale la riservatezza della controinteressata.
Il Tribunale valorizza anche la parità conoscitiva tra i futuri concorrenti: se la proposta fosse accolta e indetta la gara, la ricorrente potrebbe parteciparvi in posizione di parità rispetto agli altri, parità che sarebbe frustrata dall’accesso anticipato ai contenuti della proposta. Nella prima fase l’unico profilo rilevante è la verifica della rispondenza della proposta all’interesse pubblico, con la conseguenza che nessuna posizione differenziata può essere riconosciuta.
Il ricorso è pertanto respinto, con possibilità per la società di riformulare la richiesta documentale in caso di ulteriore sviluppo della procedura. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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