Concorso pubblico: voto numerico e autovincolo della Commissione esaminatrice (Cons. Stato n. 7838 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice di un concorso pubblico che abbia predeterminato i criteri di valutazione, con i relativi pesi percentuali, e abbia stabilito che il punteggio della prova scritta sia determinato dalla media aritmetica dei punteggi dei singoli quesiti, non viola il principio dell’autovincolo ove applichi tali criteri con voti numerici corredati, per i soli quesiti insufficienti, da sintetiche espressioni lessicali. Il voto numerico è idoneo a garantire la trasparenza della valutazione e non richiede, in assenza di criteri indeterminati, l’elaborazione di subcriteri o di una griglia motivazionale analitica. La Commissione non è tenuta a esternare i subpunteggi riferiti a ciascun descrittore per ogni singolo quesito quando una diversa regola non sia stata preventivamente imposta. La clausola del bando che fissi una soglia di sbarramento elevata per l’accesso alla prova orale costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito ove non manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito per la copertura di posti di personale dirigenziale di seconda fascia da destinare a funzioni ispettive in materia di finanza pubblica. L’art. 6 del bando prevedeva due prove scritte, valutate in centesimi, con ammissione all’orale dei candidati che avessero riportato in ciascuna prova un punteggio non inferiore a 70/100.

All’esito della correzione, la Commissione attribuiva al candidato 60/100 alla prima prova e 70/100 alla seconda: il concorrente non era pertanto ammesso alla prova orale e non veniva inserito nella graduatoria di merito approvata con decreto ministeriale. Il TAR Lazio, con la sentenza della Sezione Seconda n. 10103 del 13 giugno 2023, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, deducendo la violazione del principio dell’autovincolo e il difetto di motivazione delle valutazioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro regolatorio. La Commissione, in sede di predeterminazione, aveva individuato quattro criteri di valutazione, ciascuno con peso del 25% — conoscenza della materia, attinenza della trattazione al quesito, chiarezza espositiva, esaustività della trattazione — e aveva stabilito che la prova si intendesse superata con un punteggio non inferiore a 70/100, determinato come media aritmetica dei punteggi dei quattro quesiti.

Su questa base il Collegio esclude la dedotta violazione dell’autovincolo. La motivazione espressa, pur sintetica, indica in modo chiaro le ragioni per le quali in tre quesiti su quattro il subpunteggio è risultato inferiore alla soglia: le locuzioni utilizzate richiamano direttamente i criteri predefiniti. Il percorso logico è lineare, posto che i punteggi più bassi corrispondono ai quesiti in cui l’insufficienza è stata riscontrata rispetto a più criteri, e il punteggio più elevato, ma sempre sotto soglia, al quesito rivelatosi carente per un solo criterio.

Quanto all’assenza di subcriteri e di una griglia motivazionale, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata — Cons. Stato, Sez. IV, n. 7163 del 2025 — che riconosce ampia discrezionalità alla Commissione nell’individuazione dei criteri. Nel caso concreto i criteri erano sufficientemente chiari e analitici, e il rispetto dei pesi percentuali è dimostrato dal calcolo dei subpunteggi ponderati, la cui somma coincide con il voto complessivo.

Sul fronte della motivazione, il Collegio richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017: i provvedimenti della Commissione sono adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici attribuiti in base a criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni, valendo il voto a garantire la trasparenza della valutazione. La Commissione non si era del resto vincolata a esternare i subpunteggi per ciascun descrittore.

Gli ulteriori profili, non esaminati in primo grado, sono dichiarati infondati. L’omessa motivazione discorsiva del punteggio del quarto quesito è irrilevante, poiché anche attribuendo a quel quesito il massimo, il totale sarebbe rimasto inferiore alla soglia di ammissione. La soglia di sbarramento di 70/100 risponde a una scelta discrezionale dell’Amministrazione, volta a individuare un punteggio di eccellenza per l’accesso alla dirigenza, e non è illogica, essendo stati coperti tutti i posti messi a concorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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