Trattamento di fine rapporto Anac, irretroattività dell’IFR e discontinuità del regime (Cons. Stato n. 2977 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti dell’Anac, introdotto dalla deliberazione n. 87 del 2020 in attuazione dell’art. 52 quater del d.l. n. 50 del 2017, non ha efficacia retroattiva e opera solo dal 1° gennaio 2020. Il servizio utile ai fini dell’IFR decorre da tale data, salva una diversa e successiva decisione dell’Autorità. La clausola di compatibilità con la disciplina dell’AGCM non consente di attribuire rilievo a regole di computo difformi. L’ultimo periodo dell’art. 52 quater introduce un canone esegetico vincolante: l’interpretazione deve privilegiare l’applicazione che non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica. Il passaggio dall’uno all’altro regime integra una discontinuità del rapporto che esclude l’unitarietà del trattamento di fine servizio e giustifica la distinzione temporale.

Il Fatto

Un dirigente, già dipendente dell’Autorità dal novembre 2001 al dicembre 2022, ha chiesto in via principale la liquidazione dell’indennità di fine rapporto sull’intera anzianità di servizio, con condanna dell’Anac al pagamento delle differenze rispetto a quanto riconosciuto a titolo di TFS fino al 31 dicembre 2019 e di IFR dal 1° gennaio 2020. In via subordinata ha domandato il ricalcolo del trattamento di fine servizio sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla cessazione, oltre agli accessori.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, articolando cinque motivi. L’Anac si è costituita chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 52 quater del d.l. n. 50 del 2017, che ha attribuito all’Autorità il potere di definire con propri regolamenti l’ordinamento giuridico ed economico del personale. La norma distingue una fase anteriore all’adozione dei regolamenti, retta dal d.P.C.M. 1° febbraio 2016, e una fase successiva. L’ultimo periodo dell’articolo esprime una finalità vincolante per l’interprete: dall’attuazione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non ricorre invece la formula della neutralità finanziaria propria delle norme di copertura.

La questione riguarda l’ambito temporale di applicazione del regime introdotto dall’Autorità rispetto ai dipendenti cessati dopo la sua entrata in vigore ma con anzianità maturata anche in precedenza. Il regolamento 9 gennaio 2019 aveva rinviato la definizione del trattamento di quiescenza a un apposito regolamento. Con la delibera n. 87 del 2020 l’Anac ha disposto l’applicazione transitoria della disciplina dell’AGCM e ha stabilito gli accantonamenti per l’IFR a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che l’eventuale diversa decorrenza del servizio utile sarebbe stata oggetto di successiva decisione.

La delibera non è stata impugnata né superata. Da essa il Collegio desume che il servizio utile ai fini dell’IFR decorre dal 2020. La clausola di compatibilità richiamata dall’appellante non consente di valorizzare la regola di computo propria dell’AGCM, che pure fa riferimento alla durata complessiva del rapporto. Osta a ciò il canone esegetico del divieto di nuovi oneri.

Il Collegio ravvisa una discontinuità nel rapporto di lavoro presso l’Autorità, coerente con la sua evoluzione da ente di derivazione statale ad autorità indipendente. A ciò si aggiunge l’interruzione dell’iscrizione previdenziale all’Inps dal 1° gennaio 2020. Ne deriva che il trattamento di fine servizio non è unitario, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 24280 del 2014, richiamate anche da Cass. civ., Sez. lavoro, n. 5895 del 2020. Non si pone quindi un problema di retroattività, ma di successione di regimi nel tempo, coerente con il canone di ragionevolezza richiamato da Corte cost. n. 144 del 2025.

Quanto al TFS, la finestra temporale si chiude al 31 dicembre 2019, sicché l’ultima retribuzione utile è quella di dicembre 2019. Gli artt. 3, 4 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 non trovano applicazione oltre tale data. La domanda sugli interessi legali e sulla rivalutazione è generica: non indica il termine iniziale di maturazione e il pagamento del TFS non risulta completato. L’appello è infondato; le spese sono compensate per la novità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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