Trasposizione del ricorso straordinario e opposizione del falso controinteressato (TAR Sicilia n. 1696 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 può essere proposta esclusivamente dal soggetto che rivesta la qualità di controinteressato in senso sostanziale, cioè da chi riceva dall’atto impugnato un vantaggio diretto e attuale, con positivo ampliamento della propria sfera giuridica. La mera indicazione di un soggetto nel ricorso straordinario, in difetto di tale posizione sostanziale, non lo legittima all’opposizione. Ne deriva che la trasposizione in sede giurisdizionale operata sulla base di un’opposizione inammissibile è a sua volta inammissibile ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., con restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. La medesima sorte segue il ricorso per motivi aggiunti avverso atti legati da nesso di presupposizione, in applicazione del principio di alternatività tra rimedi. Diversamente opinando, l’opposizione del non controinteressato consentirebbe di eludere i termini di decadenza propri del processo amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Guardia di Finanza, non avevano adempiuto all’obbligo vaccinale e per questo erano stati sospesi dal servizio ai sensi del D.L. n. 44/2021. Avverso tali determinazioni, e avverso i successivi provvedimenti in materia di anzianità nel grado, avevano dapprima proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel corso di quel procedimento un altro militare, indicato nel ricorso come controinteressato, presentava atto di opposizione chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. I ricorrenti si costituivano quindi davanti al TAR, riportandosi alle deduzioni del ricorso straordinario e proponendo motivi aggiunti. L’Amministrazione eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di qualità di controinteressato in capo all’opponente e conseguente elusione dei termini decadenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, incentrata sulla qualificazione dell’opponente. Richiamato l’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e l’art. 41 c.p.a., il Tribunale ricostruisce la nozione di controinteressato: è tale il soggetto individuato o individuabile nell’atto e titolare di un interesse sostanziale antitetico a quello del ricorrente, che dalla conservazione dell’atto riceva un vantaggio diretto e immediato. Il riferimento è alla giurisprudenza amministrativa richiamata nel testo, tra cui Cons. giust. amm. Sicilia n. 891 del 2021.

Alla luce di tali principi, il soggetto indicato nel ricorso straordinario non è qualificabile come controinteressato rispetto alle determinazioni di sospensione e agli atti presupposti. Dalla loro conservazione non deriva per lui alcun ampliamento della sfera giuridica, né il suo nominativo è individuabile nel contenuto degli atti. La documentazione conferma che la notifica era avvenuta nella mera qualità di collega, per la necessità di notificare il ricorso straordinario ad almeno un controinteressato.

Il Collegio esclude quindi che chi non è controinteressato possa proporre l’opposizione: la previsione dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 mira a salvaguardare la scelta di chi ha un qualificato interesse a contraddire, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 1982 e n. 1 del 1964. Poiché il ricorso straordinario consente di impugnare oltre il termine di decadenza, ammettere l’opposizione di un estraneo permetterebbe di eludere tale termine e di attivare ex post il giudizio giurisdizionale. La trasposizione va pertanto dichiarata inammissibile, con restituzione del fascicolo per la prosecuzione in sede straordinaria.

La stessa restituzione riguarda il ricorso per motivi aggiunti. Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e tutela giurisdizionale tutela la giurisdizione ed evita decisioni contrastanti, operando anche quando vi sia identità del bene della vita o nesso di presupposizione tra atti distinti, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 6318 del 2020, Cons. Stato n. 3062 del 2018). Le determine sull’anzianità, impugnate per gli stessi motivi, restano così attratte dal rimedio straordinario.

Il Tribunale ritiene infine irrilevante che l’eccezione sia contenuta in una nota dell’Amministrazione richiamata dalla difesa erariale: in coerenza con il principio di strumentalità delle forme, l’atto conserva i requisiti idonei a renderlo riconoscibile come memoria. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con rinvio al Ministero competente e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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