Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 786 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini e munito di definitiva esecutorietà costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza avverso la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’ente intimato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine stabilito e, ravvisatane la necessità, nomina commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Un consorzio ha ottenuto dal Giudice di Pace di Terracina un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato a un comune il pagamento di un importo capitale di euro 5.615,00, oltre interessi legali e moratori, e delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 376,00. Il decreto, non opposto nei termini, è stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato via PEC all’ente.

A fronte della rituale notifica del titolo esecutivo, il comune non ha proceduto ad alcun pagamento. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo di ordinare all’ente la piena esecuzione del giudicato formatosi sul decreto e la condanna alle ulteriori spese di lite e al rimborso del contributo unificato. Il comune, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto verificato i presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo, accertata con decreto di esecutorietà del 13 febbraio 2025, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che condiziona l’esperibilità del rimedio esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Il TAR ha poi affrontato la questione dell’astratta azionabilità del titolo monitorio in sede di ottemperanza. Ha osservato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con tale rimedio ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La disposizione è stata letta nel suo dato letterale, che riferisce il giudizio all’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal decreto. Da qui l’ordine di dare completa esecuzione al titolo mediante il pagamento della somma indicata, degli interessi moratori, delle spese del procedimento monitorio e delle spese di registrazione ove effettivamente sostenute, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

Ravvisata la necessità ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in altro funzionario delegato, per l’ipotesi di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Il commissario deve attivarsi su istanza della parte ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico del comune, salvo conguaglio. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state poste a carico dell’ente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *