Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 787 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta un obbligo di fare della pubblica amministrazione, è suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando sia fornita prova del passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Ove l’amministrazione non dimostri l’adempimento, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 167/2024 del 1° febbraio 2024, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta per euro 1.500,00, oltre interessi legali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 16 dicembre 2024; l’Ufficio competente aveva attestato il passaggio in giudicato il 1° aprile 2025. Non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di puro stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario nei confronti di un’amministrazione statale.

Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione degli uffici, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nessun dubbio residua, secondo il giudice, sulla ricomprensione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito della fondatezza, il Ministero non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto l’esecuzione della sentenza, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nei modi e nella misura ivi indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso a carico del Ministero, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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