La dispensa per scarso rendimento del militare non richiede il concorso di reiterate mancanze disciplinari (TAR Lombardia n. 4104 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio permanente del militare per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d) e 932 d.lgs. n. 66/2010, costituisce esercizio di un potere connotato da significativa discrezionalità, che richiede un apprezzamento unitario del complesso dei profili personali, professionali ed operativi del militare, desumibili in primo luogo dalla documentazione caratteristica. Il provvedimento è legittimo quando risulti documentato il protrarsi di giudizi negativi (inferiore alla media o insufficiente) per un periodo significativo, il ricevimento di formali ammonimenti rimasti privi di effetti e la valutazione negativa sulla possibilità di recupero del rendimento. La disposizione dell’abrogato art. 12, comma 2, lett. c), l. n. 1168/1961 non richiedeva il concorso delle due condizioni dello scarso rendimento e delle reiterate mancanze disciplinari, essendo sufficiente il ricorrere della sola situazione di scarso rendimento.
Il Fatto
Con decreto del 24 agosto 2022, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente di un Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri per scarso rendimento. Il provvedimento si fondava su una serie di elementi: la qualifica di “inferiore alla media” per dodici mesi e di “insufficiente” per i successivi ventidue mesi, due ammonimenti formali rimasti senza esito, sei sanzioni disciplinari di corpo e il parere favorevole alla dispensa espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento, che escludeva margini di recupero.
Il militare impugnava il decreto deducendo eccesso di potere, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 12, lett. c), l. n. 1168/1961, sostenendo che l’amministrazione non avesse dato evidenza delle azioni od omissioni circostanziate su cui il provvedimento doveva fondarsi e che la misura fosse sproporzionata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ricostruito il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 923, comma 1, lett. d) e l’art. 932 del d.lgs. n. 66/2010. La disciplina, ha osservato il Collegio, subordina la dispensa alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche, ma la condiziona alla previa ammonizione dell’interessato, al parere delle commissioni competenti per l’avanzamento e alla garanzia del contraddittorio procedimentale.
Dall’istruttoria è emerso che il ricorrente aveva riportato un giudizio di “inferiore alla media” nel periodo tra il 5 marzo 2019 e il 4 marzo 2020, era stato ammonito il 22 aprile 2020, ma nel periodo successivo aveva conseguito un giudizio di “insufficiente”, peggiorando il proprio rendimento. Dopo una seconda ammonizione del 24 marzo 2021, la valutazione era risultata nuovamente “insufficiente”. La Corte ha ritenuto che tale sequenza dimostrasse l’insensibilità del militare ai richiami e l’assenza di margini di recupero.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha chiarito che il riferimento all’abrogato art. 12 l. n. 1168/1961 era irrilevante. Tale disposizione, pur prevedendo tra le cause di cessazione lo scarso rendimento e le reiterate mancanze disciplinari, secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, II, 24 settembre 2020, n. 5587), consentiva la dispensa al solo ricorrere della situazione di scarso rendimento, senza esigere il concorso di entrambe le condizioni.
In ordine alla dedotta sproporzione, il Collegio ha osservato che il provvedimento era stato adottato solo dopo un triennio di valutazioni negative, due ammonimenti rimasti senza effetto e sulla base di una motivazione coerente e completa. I giudizi caratteristici e i provvedimenti disciplinari, mai impugnati dal militare, costituivano elementi istruttori idonei a sostenere la decisione, che pertanto non risultava viziata da manifesta irragionevolezza. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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