Opere strategiche: pubblicità e urgenza nel procedimento espropriativo (TAR Lombardia n. 1707 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella realizzazione di infrastrutture strategiche ai sensi della legge n. 443 del 2001 e degli artt. 161 e ss. del D. Lgs. n. 163 del 2006, applicabili in via ultrattiva per gli interventi già avviati, l’obbligo di comunicazione ai privati interessati alle attività espropriative è assolto mediante le forme pubblicitarie speciali previste dall’art. 165, comma 3, e dall’art. 166, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che derogano agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001. Il decreto di occupazione d’urgenza può essere adottato senza specifica motivazione sull’urgenza, essendo questa in re ipsa per le opere incluse nel programma approvato dal C.I.P.E., ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 327 del 2001. La localizzazione dell’opera e l’individuazione delle aree costituiscono merito tecnico-discrezionale sottratto al sindacato di legittimità, salvi illogicità, travisamento e contraddittorietà. La dichiarazione di pubblica utilità e le sue proroghe sono atti immediatamente lesivi e vanno impugnate nel termine decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le domande relative alla determinazione e alla corresponsione delle indennità appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile residenziale con area pertinenziale in un Comune della Provincia di Monza e Brianza, ricevono nel novembre 2023 la notifica del decreto con cui la società concessionaria dispone l’occupazione d’urgenza di una porzione del fondo e l’esproprio di un’altra parte, in vista della realizzazione di un collegamento autostradale ricompreso tra le opere strategiche. Contestano la lesione delle garanzie partecipative, l’assenza di motivazione sull’urgenza, l’erronea localizzazione dell’opera e il pregiudizio all’accesso e agli allacciamenti, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
Si costituiscono la concessionaria, la società di progetto, il C.I.P.E.S.S. e due Ministeri, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, il difetto di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione sull’istanza risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’istanza di estromissione dei Ministeri, che non hanno adottato alcuno degli atti impugnati né partecipato al procedimento. Passa quindi al merito, esaminando congiuntamente le eccezioni preliminari e le censure.
Quanto alla partecipazione, il Tribunale rileva che l’intervento rientra tra le infrastrutture strategiche e che l’avvio del procedimento è stato comunicato mediante pubblicazione su quotidiani, siti istituzionali ed elenco dei soggetti interessati, con espressa inclusione dei ricorrenti. L’art. 165, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e l’art. 166, comma 2, escludono l’applicazione degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001. La notifica personale del solo decreto di occupazione non contraddice tale assetto, trattandosi di fasi distinte (in termini, Consiglio di Stato n. 5131 del 2016).
La censura sull’urgenza è infondata: per le opere della legge n. 443 del 2001 la motivazione coincide con l’inserimento nel programma approvato dal C.I.P.E., come affermato da TAR Lombardia n. 1148 del 2017 e da Consiglio di Stato n. 471 del 2024.
Sul piano della localizzazione, i ricorrenti non hanno impugnato tempestivamente la dichiarazione di pubblica utilità e le proroghe, atti immediatamente lesivi il cui termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il vizio derivato non consente di recuperare i termini decadenziali: la parte del ricorso è pertanto irricevibile, e inammissibili le doglianze contro l’atto conseguente. Nel merito, la scelta del sito resta merito tecnico-discrezionale, salvo illogicità o travisamento (Consiglio di Stato n. 3009 del 2021); la distanza di 8,15 metri non trova riscontro negli elaborati, che indicano 16,30 metri, e l’accesso sarà garantito da nuovo ingresso.
La domanda risarcitoria è in parte respinta e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione: ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. e dell’art. 39, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, le questioni indennitarie spettano alla Corte d’appello. Spese compensate.
Nota della Redazione
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