Spese di lite sotto minimi tabellari e divieto di compensi simbolici (Cons. Stato n. 7905 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La liquidazione non può scendere sotto le soglie minime dei valori tabellari, come rideterminate dal d.m. n. 147 del 2022, che ha inteso superare l’incertezza applicativa derivante dall’assenza di un riferimento numerico minimo. Il carattere seriale del contenzioso e la sua scarsa complessità giustificano una riduzione contenuta entro i minimi parametrici, non la loro violazione. L’assenza di difese della controparte incide sull’effettivo svolgimento dell’attività difensiva e può riflettersi sulla liquidazione.

Il Fatto

L’appellante aveva agito davanti al TAR Piemonte per l’esecuzione del giudicato civile che aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00 destinato alla formazione.

Il TAR, accogliendo la domanda, aveva liquidato le spese in € 500,00, oltre spese generali, accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari, valorizzando il carattere seriale e il ridotto livello di complessità della causa. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dei minimi tariffari e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, sez. V, n. 5947 del 2024). La quantificazione resta espressione di potere discrezionale, ma è salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023).

Sul piano dei valori tabellari, la Corte richiama il parere della sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del d.m. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare senza alcun riferimento numerico minimo e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione non superabili.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice è ritenuta non corretta, perché si colloca sotto i valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4.

Il Collegio corregge tuttavia due passaggi della decisione impugnata. Da un lato, l’assenza di difese dell’amministrazione smentisce l’affermazione del TAR secondo cui la difesa erariale avrebbe rappresentato le difficoltà operative dell’amministrazione. Dall’altro, tale assenza si è riflessa sull’attività della difesa della ricorrente nella fase decisionale, limitata alla presenza in camera di consiglio per chiedere la decisione, senza deposito di ulteriori scritti.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte esclude che essa sia apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, stanti i numerosi e analoghi precedenti. L’appello è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza riformata, con liquidazione equitativa delle spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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