Progressione verticale e anzianità pregressa nel comparto specifico (TAR Sardegna n. 128 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale interna, l’amministrazione può attribuire il punteggio per l’anzianità di servizio in funzione dell’esperienza maturata in uno specifico comparto contrattuale, richiamato espressamente dalla lex specialis. L’istituto della mobilità e la cessione del contratto ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 non comportano il riconoscimento automatico, ai fini della progressione verticale nell’amministrazione di destinazione, dell’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza in un comparto diverso. Il riconoscimento del servizio pregresso non equivale a equiparazione a tutti gli effetti, ben potendo l’amministrazione differenziare e privilegiare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze. La clausola del bando che richiama il comparto idraulico-forestale non è suscettibile di interpretazione integrativa diretta a evidenziare significati impliciti, ma non esclude il computo del servizio pregresso ove maturato nel medesimo comparto.
Il Fatto
L’agenzia Forestas bandiva una procedura di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D per il profilo tecnico, con selezione per titoli e colloquio. L’art. 6, comma 2, dell’avviso attribuiva un punteggio massimo di 36 punti per l’anzianità, parametrato al servizio prestato nella categoria C o nei livelli IV, V e VI del CCNL idraulico-forestale oltre i tre anni richiesti per l’accesso.
Il ricorrente, già dipendente in categoria C di altra amministrazione regionale dal 2007 al 2018 e transitato presso Forestas senza soluzione di continuità per cessione di contratto, si collocava al quinto posto, con 46,75 punti, non utile al passaggio. L’amministrazione aveva computato solo il servizio prestato presso Forestas dal 1 novembre 2018. Il ricorrente impugnava la graduatoria finale e i verbali della commissione, deducendo che il servizio pregresso in categoria C avrebbe dovuto essere valutato, con conseguimento di 36 punti per l’anzianità e collocazione utile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dal controinteressato. Il ricorrente non contesta l’illegittimità dell’art. 6, comma 2, dell’avviso, ma ne propone un’interpretazione idonea a ricondurre la propria fattispecie nel perimetro applicativo della disposizione. Il ricorso è dunque ammissibile.
Nel merito, il Tribunale rileva che la clausola richiede espressamente, quale requisito per il punteggio aggiuntivo, l’esperienza maturata nel settore idraulico-forestale, attraverso il richiamo al relativo contratto collettivo. Non è contestato che il ricorrente abbia prestato servizio presso l’amministrazione di provenienza in un comparto diverso, con applicazione di altro CCNL.
Il Collegio esclude che la mobilità comporti di per sé il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini della progressione verticale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa in tema di passaggio diretto tra amministrazioni in applicazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, osserva che il riconoscimento del servizio svolto altrove non significa equiparazione a tutti gli effetti ai dipendenti dell’amministrazione di destinazione, la quale può differenziare e privilegiare, per determinati istituti di carriera o economici, l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze.
Nel caso concreto, Forestas ha inteso valorizzare quale titolo preferenziale l’esperienza acquisita nel comparto idraulico-forestale, mediante il servizio in concreto svolto in virtù dell’applicazione del relativo CCNL. La disposizione del bando non è suscettibile di interpretazione integrativa volta a evidenziare pretesi significati impliciti, ma non esclude che possa essere computata l’attività pregressa svolta presso altra amministrazione, purché maturata nel medesimo comparto.
Quanto al richiamo alle scelte di altre amministrazioni del sistema regionale, il Tribunale lo ritiene irrilevante: si tratta di valutazione che ciascuna amministrazione compie nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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