CIGO e intemperie stagionali: irrilevante la stagionalità se l’evento è prevedibile (Cons. Stato n. 8037 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e va quindi interpretato con regole di stretta applicazione quanto ai presupposti. Il beneficio può essere riconosciuto solo al ricorrere di eventi transitori, imprevedibili e non imputabili all’imprenditore, che questi non possa fronteggiare con la propria organizzazione. La contrazione delle commesse che si ripropone ogni anno nello stesso periodo e per le medesime ragioni è prevedibile nell’an e nel quando e impone all’imprenditore, secondo il canone di ordinaria diligenza, di predisporre misure organizzative idonee ad attenuarne gli effetti. Il solo riferimento normativo alle intemperie stagionali non è sufficiente quando la causa dedotta non sia uno specifico evento metereologico avverso, ma il generale andamento climatico invernale.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale operante nel trasporto di materiali edili ha chiesto all’Inps l’ammissione alla c.i.g.o. per “mancanza di incarichi”, adducendo la contrazione dell’attività nei mesi invernali dovuta al rallentamento delle attività edili dei committenti, rispetto alle quali il trasporto è strumentale. L’istituto ha respinto le istanze, ritenendo insussistenti i presupposti dell’imprevedibilità e della non riferibilità dell’evento all’organizzazione e alla programmazione aziendale.

Avverso il silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo l’interessato ha agito davanti al T.R.G.A. di Bolzano, che con sentenza n. 216/2023 ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Il giudice di primo grado ha qualificato l’evento dedotto come connotato da stagionalità e prevedibilità, controllabile dall’imprenditore mediante la propria organizzazione. L’appellante ha censurato tale decisione sotto i profili della violazione del quadro normativo e regolamentare, del difetto di motivazione, del legittimo affidamento e della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, che ammette l’integrazione salariale per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, e per temporanee situazioni di mercato. Richiama poi l’art. 1 del d.m. n. 95442 del 14 aprile 2016, che declina la transitorietà nella prevedibilità della ripresa dell’attività e la non imputabilità nell’involontarietà e non riconducibilità a imperizia o negligenza. Sulla base di Cons. Stato, sez. VI, n. 6227 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 7698 del 2023, la Corte ribadisce la natura eccezionale del beneficio e la necessità di eventi imprevedibili, non imputabili e non controllabili dall’imprenditore.

Nel caso concreto la riduzione delle commesse non ha carattere propriamente temporaneo, perché destinata a riproporsi nello stesso periodo dell’anno e per le medesime ragioni per un numero illimitato di anni, come confermato dalle ammissioni ottenute negli anni precedenti. La ricorrenza periodica la rende prevedibile nell’an e nel quando, con conseguente esigibilità di un’organizzazione aziendale idonea a far fronte alla contrazione. L’appellante, tuttavia, non ha provato di avere adottato alcuna misura organizzativa, limitandosi ad allegare genericamente il carattere specialistico dell’attività di trasporto.

Il richiamo alle intemperie stagionali è ritenuto non pertinente: nel caso in esame non si lamenta l’impossibilità di svolgere l’attività per specifici eventi metereologici avversi, bensì la riduzione delle commesse del settore edile causata genericamente dal rigido clima invernale. Parimenti irrilevante è il richiamo al messaggio Inps n. 2276 del 2017, riferito alla contrazione connessa al processo produttivo del bene e non all’attività di trasporto, che comunque ribadisce i requisiti generali e l’onere di allegazione e produzione documentale.

Quanto all’obbligo di motivazione, i provvedimenti indicano in modo chiaro le norme applicabili e le ragioni della reiezione. La contraddittorietà con i provvedimenti positivi degli anni precedenti non è configurabile, trattandosi di atti adottati all’esito di istanze e istruttorie autonome; è proprio la reiterazione della richiesta a rendere evidente l’insussistenza dei presupposti.

Il legittimo affidamento non è tutelabile, poiché ogni ammissione riguarda un arco temporale determinato e si fonda su autonome valutazioni. L’ammissione per l’anno successivo è stata giustificata dall’Inps con elementi sopravvenuti, ossia un ulteriore calo del fatturato e un aumento dell’esposizione debitoria, estranei alla ciclica riduzione stagionale. L’appello è dunque respinto, con conferma della condanna alle spese e liquidazione di euro 2.500,00 per compensi professionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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