Ottemperanza all’obbligo di concludere l’espropriazione del bene culturale (TAR Puglia n. 804 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il giudicato che impone di concludere il procedimento di espropriazione di un bene culturale, il potere ablatorio resta riservato allo Stato ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004, salva specifica autorizzazione ministeriale all’ente locale. Tale autorizzazione non può essere desunta dalla convenzione ex art. 112 del D. Lgs. n. 42/2004, di contenuto meramente programmatico, né dal piano urbanistico intercomunale solo adottato e mai approvato. Il Comune non è pertanto legittimato a sostituirsi alla Soprintendenza nel compimento degli atti della procedura espropriativa speciale. Il Tribunale ordina all’Amministrazione statale di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza della Sezione Prima del TAR Puglia – Lecce del 6 novembre 2017, passata in giudicato, era stato riconosciuto l’obbligo dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di concludere il procedimento amministrativo di espropriazione di un’area di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti, di mq. 1.041, sita in Otranto e oggetto di rinvenimenti archeologici. Il procedimento era iniziato con nota del 3 marzo 2010, con cui era stata comunicata l’apertura delle procedure ablatorie per pubblica utilità.

I coeredi, succeduti al ricorrente originario deceduto nelle more, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la fissazione di un termine, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’astreinte. Le Amministrazioni statali hanno eccepito il difetto di inerzia, sostenendo che il potere espropriativo sarebbe transitato al Comune di Otranto per effetto dell’approvazione del piano urbanistico e della convenzione del 2012.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità del ricorso, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., osservando il dimezzamento dei termini di deposito e il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a.. Ha poi respinto l’eccezione secondo cui la nota del 2010 costituirebbe un mero parere: il capo della sentenza del 2017 che riconosce l’avvio del procedimento ablatorio non è stato impugnato e ha acquisito efficacia di cosa giudicata.

Il Tribunale ha quindi posto la questione centrale: se il potere espropriativo del bene culturale, originariamente in capo alla Soprintendenza, sia stato delegato al Comune. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, a norma dell’art. 95 del D. Lgs. n. 42/2004, i poteri espropriativi sono devoluti alla potestà statale e il Comune può esercitarli solo previa autorizzazione ministeriale (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 20164 del 2005; T.A.R. Sardegna, Cagliari, n. 2607 del 2010).

Ha escluso che tale autorizzazione possa discendere dalla convenzione ex art. 112 del D. Lgs. n. 42/2004 del 3 ottobre 2012: si tratta di un patto di contenuto pressoché esclusivamente programmatico, che non abilita il Comune all’esercizio del potere ablatorio. Ha inoltre escluso che l’autorizzazione possa rinvenirsi nel piano urbanistico intercomunale, solo adottato e mai approvato, essendo il relativo procedimento di formazione arrestatosi alla fase di adozione. Ne deriva che non vige alcun atto che legittimi il Comune a sostituirsi alla Soprintendenza.

Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, ordinando alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni. La richiesta di nomina del Commissario ad acta è stata disattesa, non emergendo elementi di ulteriore inerzia statale. La domanda di astreinte è stata respinta per assenza dei presupposti e perché manifestamente iniqua. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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