VIA e parametro normativo vigente al momento della decisione (TAR Abruzzo n. 195 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parametro normativo che conforma la decisione discrezionale in materia di valutazione di impatto ambientale è quello vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. È pertanto illegittimo il giudizio sfavorevole del Comitato competente che si fondi su una legge regionale dichiarata incostituzionale, perché applicare una norma espunta dall’ordinamento alla situazione soggettiva da conformare costituisce violazione delle norme di pari rango vigenti e applicabili al caso concreto. Il rinvio generico alla “legge”, omettendo di menzionare il parametro legislativo presupposto, integra inoltre omessa motivazione e sottrae illegittimamente l’azione amministrativa al sindacato giurisdizionale. Il riesame in autotutela avviato dall’amministrazione, con acquisizione di ulteriori elementi e audizione degli interessati, non dà luogo a un atto meramente confermativo, ma a un provvedimento autonomamente impugnabile.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale, aveva chiesto al Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale della Regione Abruzzo di realizzare, nella zona artigianale di un Comune abruzzese, un centro per la raccolta di veicoli fuori uso e per lo stoccaggio di rifiuti metallici. Il Comitato, con giudizio del 13.09.2018, aveva adottato un preavviso di rigetto indicando fra i motivi ostativi il contrasto del progetto con le limitazioni poste dal piano regionale dei rifiuti, approvato con l.r. n. 5/2018, unitamente a una serie di elementi di pericolosità territoriale.

Ricevute le osservazioni della ricorrente, il Comitato esprimeva parere non favorevole, ritenendo non superati i criteri ostativi già espressi. Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione sollecitava poi il riesame, evidenziando le modifiche progettuali, la destinazione artigianale dell’area e la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale. Il Comitato, con il giudizio n. 3196 del 25.06.2020, rigettava la richiesta di riesame perché non conforme ai “termini e modi previsti dalla Legge”. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per natura meramente confermativa dell’atto. Il Comitato, pur non essendovi tenuto, ha avviato il riesame in autotutela sollecitato dal Servizio Gestione Rifiuti e ha acquisito ulteriori elementi, disponendo l’audizione del legale rappresentante e del tecnico incaricato. Il provvedimento gravato è dunque autonomamente impugnabile.

Nel merito, il Tribunale enuncia la regola generale: il parametro normativo che conforma la decisione discrezionale sulla VIA è quello vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. Fra le norme vigenti alla data del 25.06.2020 non figura la l.r. n. 5/2018, dichiarata incostituzionale con C. Cost. n. 28 del 2019.

La generica locuzione “termini e modi previsti dalla Legge” posta a fondamento del diniego, ove riferita alla legge regionale — come la stessa difesa erariale ritiene — rende palese la violazione delle norme di pari rango applicabili al caso concreto. Applicare una legge espunta dall’ordinamento alla situazione soggettiva da conformare integra il vizio dedotto con il primo motivo, che è accolto.

Sotto altro profilo, il rinvio alla “legge”, perché del tutto generico, cede alla censura di omessa motivazione: omettendo di menzionare il parametro legislativo presupposto, l’amministrazione sottrae la propria azione al sindacato giurisdizionale. Entrambi i motivi sono fondati e il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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