Sei scatti stipendiali: no decadenza per la domanda tardiva di quiescenza (TAR Marche n. 845 del 02.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura perentoria e al suo superamento la norma non ricollega alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni soggettive richieste al momento della cessazione dal servizio attiene allo status anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali di acquisizione del beneficio. L’ambiguità della disposizione impedisce di fondare su di essa conseguenze decadenziali, che presuppongono la chiarezza dei presupposti. Il diritto ai sei scatti stipendiali si prescrive a partire dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, con efficacia interruttiva del pagamento rateale. La prescrizione non è rilevabile d’ufficio e l’INPS, che la eccepisce, deve provarne la decorrenza con conteggi distinti per ciascun ricorrente.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato residenti nelle Marche, sono cessati dal servizio per dimissioni volontarie avendo maturato cinquantacinque anni di età e trentasei anni di servizio utile. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS aveva negato la spettanza con atti impliciti ed espliciti di rigetto. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha opposto l’eccezione di decadenza per il superamento del termine del 30 giugno e l’avvenuta prescrizione del diritto, facendo decorrere quest’ultima dalla cessazione dal servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima l’eccezione di decadenza. La disposizione richiamata non qualifica il termine come perentorio e non collega al suo superamento alcuna conseguenza sanzionatoria. Il rinvio alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio allude allo status soggettivo del dipendente, cioè alla posizione anagrafica e previdenziale, non agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio.

Il Tribunale aggiunge un argomento autonomo: la stessa ambiguità della norma, segnalata dai rilievi appena svolti, non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine alcun effetto decadenziale. Una decadenza presuppone la chiarezza e perspicuità dei presupposti che la determinano. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 2984 del 2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019 e TAR Lazio, Sez. V, n. 15770 del 2024.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale conferma l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. Richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024 e TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2875 del 2024. L’INPS non ha però fornito alcun conteggio distinto per ciascun ricorrente, omettendo di assolvere il proprio onere probatorio: nel processo amministrativo, in base all’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio.

Le ragioni del diniego coincidono con quelle poste a base dell’eccezione di decadenza, già superata. Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate per l’originario contrasto giurisprudenziale sulla materia, ferma la ripetizione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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