Accesso agli atti e silenzio rigetto non impugnato: ricorso irricevibile (TAR Puglia n. 810 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare il diniego, espresso o tacito, opposto all’istanza di accesso agli atti ha natura decadenziale. La mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la riproposizione dell’istanza né l’impugnazione del successivo diniego meramente confermativo. La reiterazione dell’istanza è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza. Il deposito di una consulenza tecnica d’ufficio non equivale a piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, salvo che questi ammetta di averne tratto contezza. Il ricorso che impugni la sanatoria paesaggistica senza contestare il pregresso silenzio rigetto è irricevibile.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con quello del controinteressato, impugnava il certificato di compatibilità paesaggistica rilasciato dal Comune ex artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004, con cui era stata sanata la sopraelevazione di un piano in area vincolata perché ricompresa nei trecento metri dal mare. I lavori erano stati in precedenza sospesi e i titoli edificatori ritirati in autotutela, con provvedimenti confermati da una precedente pronuncia del medesimo TAR.

Il controinteressato eccepiva la tardività del gravame. La ricorrente aveva presentato una prima istanza di accesso nel novembre 2019, rimasta inevasa e non impugnata, e una seconda istanza nel settembre 2020, dalla quale era scaturita la conoscenza del certificato. Il Ministero si costituiva per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare e la ritiene fondata. La difesa del controinteressato sosteneva che la seconda istanza di accesso avesse solo reiterato la prima, allo scopo di riaprire il termine di impugnazione. La ricorrente, nelle repliche, ammetteva di aver proposto la prima istanza dopo la relazione della consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio civile.

Da tale ammissione il TAR trae due conseguenze. Anzitutto, la prima istanza risulta confermata dalla stessa parte, con la formazione del silenzio rigetto non impugnato; la ricorrente non avrebbe potuto riproporre l’istanza un anno dopo. In secondo luogo, dalla visione della consulenza avrebbe potuto inferire che l’atto era consultabile sul web.

Il Tribunale richiama l’orientamento che assegna natura decadenziale al termine per impugnare il diniego opposto all’istanza di accesso ex art. 24 della legge n. 241/1990, da cui deriva la non riproponibilità dell’istanza ove il diniego non sia gravato, salvo fatti nuovi. Cita T.A.R. Brescia, sez. I, 01/02/2019, n. 106 e, in termini, T.A.R. Roma, sez. III, 16/04/2015, n. 5691; richiama inoltre, sulla dilazionabilità del termine, T.A.R. Brescia, sez. II, 08/06/2022, n. 573.

Nella specie non emergono elementi di novità rispetto all’originaria istanza. La richiesta della CILA nella seconda istanza non è dirimente, perché priva di elementi nuovi rispetto agli atti autorizzatori paesaggistici e non impugnata. Il certificato, come risulta dalla consulenza, era peraltro pubblicato su internet già nell’ottobre 2019, prima della prima istanza.

Il ricorso è pertanto irricevibile. In considerazione della natura e della consistenza della pretesa azionata, il Collegio dispone la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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