Protezione speciale, resta ferma la conversione in permesso di lavoro (TAR Toscana n. 810 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, fa salva la facoltà di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei titoli rilasciati per protezione speciale ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma, ove ne ricorrano i requisiti di legge. È illegittimo il provvedimento questorile che dichiari inammissibile l’istanza di conversione sull’assunto che la facoltà sia venuta meno per le domande presentate dopo il 4 maggio 2023. La circolare amministrativa contra legem posta a presupposto dell’atto può essere disapplicata dal giudice investito dell’impugnazione, anche d’ufficio, senza necessità di caducazione e senza spostamento della competenza territoriale.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura nel giugno 2022 ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, con scadenza nel maggio 2024. Nell’8.06.2023 presenta domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione archivia l’istanza per inammissibilità con decreto del settembre 2023, sul presupposto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, non siano più accoglibili le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023.
Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituisce e deposita relazione amministrativa. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare con ordinanza n. 604/2023 e, all’udienza pubblica del 29 maggio 2024, trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo, incentrato sul travisamento dei fatti presupposti e sulla violazione dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento impugnato muove dall’assunto che il D.L. n. 20/2023 abbia soppresso la possibilità di convertire i permessi per protezione speciale, in precedenza ammessa. La lettura recepisce la circolare ministeriale n. 0050432 del 1.06.2023, secondo cui la normativa previgente si applicherebbe solo alle istanze depositate fino al 4 maggio 2023.
Il Tribunale rileva che tale ricostruzione è errata. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, reca una disposizione transitoria espressa: i permessi già rilasciati e in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, e «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».
Nel caso concreto il titolo del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della disciplina, sicché trova applicazione la norma transitoria, che consente la conversione ricorrendone i requisiti. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Collegio precisa che l’annullamento dell’atto non impone la caducazione della circolare, ciò che comporterebbe lo spostamento della competenza territoriale in favore del TAR Lazio. Una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata, anche d’ufficio, dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa in ragione della novità della questione. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento n. 115/2023; non essendo il ricorso manifestamente infondato, il difensore viene liquidato in complessivi euro 1.600,00, oltre oneri accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.