Riconoscimento titolo estero maestro di sci: atto confermativo immotivato e misure compensative (Cons. Stato n. 8194 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, adottato dopo la presentazione di nuova documentazione integrativa, non è meramente confermativo del diniego precedente ed è illegittimo ove si limiti a una risposta di stile, omettendo la valutazione degli elementi addotti. Le misure compensative previste dal d.lgs. n. 206 del 2007 hanno carattere non solo eventuale ma anche eccezionale, perché derogano al principio comunitario di libera prestazione dei servizi e all’art. 41 Cost.; esse sono ammesse solo se proporzionate a esigenze di pubblica sicurezza o sanità pubblica e previa verifica concreta della mancanza di competenze del richiedente. Il principio di riconoscimento reciproco delle qualifiche della direttiva n. 2005/36/CE impone di assicurare all’interessato la possibilità di dimostrare il possesso delle competenze prima di imporre la compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha conseguito in Austria il titolo di maestro di sci regionale nel 1991. Trasferitosi in Italia, ha ottenuto nel 1999 il riconoscimento del titolo, previo superamento di misure compensative consistenti, all’epoca, anche in un tirocinio di adattamento di quaranta giorni effettivi, che egli assume di aver regolarmente svolto.

Nel 2016 l’Ufficio per lo Sport ha chiesto nuovamente il superamento delle misure compensative; seguivano controdeduzioni e documentazione integrativa, quindi il diniego confermato nel 2018. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo l’atto meramente confermativo, non impugnate le prescrizioni compensative e non documentato il loro superamento. Propone appello il soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio per riunione con altro gravame: l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo in casi eccezionali, incidenti sul diritto di difesa, e l’autonomia dei provvedimenti impugnati esclude il presupposto.

Nel merito l’appello è fondato su due profili assorbenti. Quanto alla natura dell’atto, il diniego del 2018 non è semplicemente confermativo: alla nuova istanza del 2016 aveva fatto seguito una cospicua produzione documentale, in dichiarata integrazione della domanda precedente. L’amministrazione ha opposto una mera risposta di stile, senza valutare gli elementi addotti né la loro rilevanza o novità. L’atto si fonda su un’affermazione generica, riproducibile per qualsiasi istanza, e difetta del minimo di esplicazione motivazionale esigibile anche per un mero atto di conferma. La carenza di motivazione assume rilievo dirimente e assorbe i vizi procedimentali.

Quanto all’interesse azionato, rileva l’obbligo di riconoscimento dei titoli provenienti da Paesi europei, in applicazione dei principi sulla libera circolazione. Le misure compensative non sono solo eventuali ma anche eccezionali, perché derogatorie rispetto al principio comunitario di libera prestazione dei servizi e all’art. 41 Cost.; esse sono illegittime quando, come nella specie, non risultino proporzionate alle esigenze di pubblica sicurezza o sanità pubblica.

La qualifica conseguita in altro Stato membro non richiede prove attitudinali compensative se non è verificata in concreto la mancanza di competenze. La direttiva n. 2005/36/CE, nella lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone il riconoscimento reciproco delle qualifiche e consente la compensazione solo in via eccezionale. Prima di imporla occorre assodare la concreta carenza di competenze, offrendo all’interessato la possibilità di dimostrarne il possesso: l’aver disposto le misure senza preventivi chiarimenti su formazione, competenza ed esperienza non è conforme alla direttiva.

L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto, con condanna della parte appellata alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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