Nessun risarcimento senza perdita del bene della vita se l’attività prosegue (Cons. Stato n. 8192 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo: richiede la verifica dei requisiti dell’art. 2043 cod. civ. e la dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita. Nelle azioni risarcitorie non opera il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento: l’onere di provare fatto illecito, evento dannoso, nesso causale e colpa grava sul privato. Il danno non patrimoniale, anche da lesione di diritti inviolabili, è danno-conseguenza e deve essere allegato e provato. L’annullamento di un titolo abilitativo non genera pregiudizio risarcibile quando il privato abbia continuato a esercitare l’attività in forza del titolo e abbia agito nella piena conoscenza del contenzioso, con esclusione di ogni affidamento incolpevole.

Il Fatto

Con delibera di Giunta il Comune indice una procedura per dodici licenze taxi per l’area centrale del territorio. Il ricorrente si colloca in posizione utile e consegue la licenza. Un concorrente impugna gli atti e il TAR accoglie il ricorso, annullando il bando e gli atti consequenziali, per mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione dei punteggi dei titoli.

Il Comune ritira le licenze; gli assegnatari ricorrono e il Consiglio di Stato, in sede di appello, conferma l’annullamento. Il Comune dapprima riassegna le licenze mediante deliberazioni consiliari, poi, dichiarata la nullità di queste per elusione del giudicato, indice una nuova procedura e rilascia nelle more licenze temporanee e non cedibili, condizionate all’esito del concorso. Il titolare agisce per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; il TAR rigetta e propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola consolidata secondo cui il risarcimento dell’interesse legittimo pretensivo esige il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita, con accertamento in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza (Cons. Stato, Sez. V, n. 7195 del 2024; Sez. IV n. 4908 del 2024; Sez. IV n. 8282 del 2023). Sul piano processuale, la vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo dell’art. 2697, primo comma, cod. civ.: l’attore deve dimostrare fatto, danno, nesso e colpa.

Venendo al caso concreto, la Corte riconosce che il fatto illecito sussiste, essendo il Comune responsabile di aver indetto una procedura comparativa poi annullata con sentenza passata in giudicato. Ne esclude però ogni conseguenza pregiudizievole: l’appellante ha svolto senza soluzione di continuità, per diciotto anni, l’attività oggetto di licenza e continua a svolgerla. Il pregiudizio lamentato a titolo di danno emergente e di lucro cessante è quindi del tutto insussistente, perché correlato alla perdita dell’attività lavorativa, fatto mai verificatosi.

La stessa soluzione vale per i danni non patrimoniali. La Corte richiama il principio per cui il danno non patrimoniale è danno-conseguenza, da allegare e provare (Cass. civ., Sez. Un., n. 26972 del 2008). Nella specie manca qualsiasi elemento probatorio sulla compromissione dell’equilibrio fisio-psichico: nessuna consulenza medica, nessun documento o testimonianza. L’allegazione è apodittica. Il danno morale soggettivo, poi, costituisce inammissibile duplicazione rispetto al danno biologico.

Esaminata la fattispecie sul versante della responsabilità precontrattuale, riconducibile all’illecito aquiliano (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2021), il Collegio richiama il dovere di buona fede e l’affidamento tutelabile anche in caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi (Ad. Plen. n. 21 del 2021; Ad. Plen. n. 6 del 2005). Tuttavia gli esborsi per l’autovettura e per l’ingresso nella cooperativa sono stati sostenuti a rischio e pericolo del titolare, consapevole del contenzioso pendente, e in parte successivamente alla sentenza di annullamento: manca ogni affidamento incolpevole.

Da ultimo, i costi in questione risultano ampiamente ammortizzati in diciotto anni di attività. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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