Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e poteri del commissario (TAR Marche n. 81 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato adempimento del giudicato che riconosce il diritto del docente al beneficio della Carta del Docente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza e le assegna un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta già nominato assume le proprie funzioni su istanza del creditore e provvede, entro centoventi giorni, ad adottare ogni atto necessario all’esecuzione, comprese le variazioni di bilancio. La nomina del commissario in funzione acceleratoria è sufficiente a escludere, in assenza di particolari motivi, il riconoscimento dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 75/2024, aveva dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali ad assicurarne il godimento mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 25 novembre 2024.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate, oltre all’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito, evidenziando difficoltà organizzative dovute all’elevato numero di contenziosi e rappresentando di aver avviato il pagamento delle competenze spettanti ai difensori nel giudizio civile.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione ed entro la proposizione del giudizio, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, presupposto per l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero, il quale assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo l’inutile decorso del termine, provvedendo entro i successivi centoventi giorni ad ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
La richiesta di indennizzo è stata invece rigettata. Il collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, liquidato in € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Nota della Redazione
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