Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta concessione del contributo (TAR Trentino-Alto Adige n. 217 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avente ad oggetto la quantificazione di un’agevolazione pubblica, la sopravvenuta adozione, in pendenza di causa, del provvedimento che riconosce al richiedente l’integrale importo preteso determina cessazione della materia del contendere, per essere stato soddisfatto il bene della vita invocato con il ricorso. Il giudice amministrativo dichiara la cessazione anche quando la soddisfazione della pretesa avvenga mediante determinazione dirigenziale successiva e depositata in giudizio dall’amministrazione resistente. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato, nel 2009, un appartamento di circa 68 mq pagandolo euro 145.000,00, ottenendo un contributo a fondo perduto di euro 23.199,00. Dopo la nascita di due figli decideva di acquistare l’unità immobiliare adiacente, al prezzo di euro 165.000,00, per unire i due immobili e ricavarne un’abitazione adeguata a quattro persone; il preventivo di ristrutturazione ammontava a euro 46.908,97.
L’Ufficio provinciale elaborava una simulazione che quantificava il contributo in euro 29.250,00, ma con il provvedimento impugnato l’amministrazione riconosceva soli euro 9.877,00. Il ricorrente impugnava la determinazione deducendo violazione della legge n. 241/1990 e della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento, chiedendo un contributo di euro 35.301,00, ridotto a euro 29.250,00 nella simulazione della stessa Provincia.
La Motivazione della Corte
Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano rappresentava di avere effettuato un supplemento di istruttoria, considerando la superficie totale dei due appartamenti dopo la fusione, e di avere ricalcolato in aumento il contributo; l’emissione del nuovo provvedimento era però subordinata alla riapertura della contabilità provinciale per l’anno 2025.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 il difensore dell’amministrazione chiedeva un rinvio per poter adottare un atto satisfattivo della domanda. Il Presidente, ritenuta la sussistenza di un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., rinviava la discussione all’udienza del 23 luglio 2025.
In data 16 aprile 2025 la difesa provinciale depositava copia del decreto del Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa con cui l’agevolazione era stata aumentata da euro 9.877,00 a euro 29.250,00, unitamente alla comunicazione al ricorrente del 27 marzo 2025.
Il Collegio rileva che, per effetto di tale decreto, è stato riconosciuto al ricorrente il contributo di complessivi euro 29.250,00, corrispondente all’importo indicato nella simulazione e coincidente con la pretesa azionata in giudizio. Ne deriva la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto con l’atto introduttivo e, quindi, la cessazione della materia del contendere. La definizione in rito del giudizio, senza pronunciamento nel merito dei motivi, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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