Permesso di soggiorno per ricerca e distinzione dal visto di ingresso (TAR Lombardia n. 967 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, ai fini di cui all’art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998, seguono una procedura di rilascio del nulla osta all’ingresso distinta da quella che ha dato luogo all’originario permesso di soggiorno. Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricerca è vincolato e legittimo quando risulti assente il presupposto necessario al rilascio del titolo richiesto, consistente nel diverso visto d’ingresso di tipo D. La non sovrapponibilità tra il visto posseduto e il titolo richiesto comporta il rigetto della domanda cautelare.
Il Fatto
Un cittadino del Ghana, in possesso di un dottorato di ricerca e con una collaborazione scientifica in corso con un dipartimento universitario, presentava istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca. Il Questore dichiarava irricevibile la domanda, inquadrandola come istanza ai sensi dell’art. 39 del testo unico sull’immigrazione. Il successivo ricorso gerarchico veniva rigettato dal Prefetto.
A seguito di un’ordinanza cautelare del TAR che disponeva il riesame, l’amministrazione negava nuovamente il rilascio, evidenziando la non sovrapponibilità tra il visto di ingresso Schengen di tipo C posseduto dal ricorrente e il permesso richiesto, che presuppone un diverso visto di tipo D. Il nuovo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia valuta la legittimità del diniego impugnato con motivi aggiunti, soffermandosi sulla distinzione tra la procedura per l’ingresso e quella per il soggiorno. La Sezione rileva che l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, ai fini di cui all’art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998, seguono un iter procedimentale specifico, che si sostanzia nel rilascio di un nulla osta all’ingresso.
Il Collegio sottolinea come il procedimento per il rilascio del nulla osta sia diverso da quello che ha dato luogo all’originario permesso di soggiorno detenuto dal cittadino straniero. Il ricorrente aveva un visto di tipo C, idoneo per soggiorni brevi, mentre il titolo richiesto, in base alla normativa, richiederebbe il visto di tipo D, destinato a soggiorni di durata superiore a tre mesi.
Pertanto, in assenza del requisito necessario, il diniego impugnato con motivi aggiunti risulta vincolato e conseguentemente legittimo. L’assenza del presupposto per il rilascio del titolo rende il provvedimento amministrativo privo di profili di illegittimità che possano giustificare la sospensione cautelare, portando al rigetto della domanda presentata in via incidentale.
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Nota della Redazione
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