Riunione dei ricorsi connessi e sindacato sulle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 2504 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che il relativo provvedimento ha carattere meramente ordinatorio, è privo di valenza decisoria e resta insindacabile in appello, salvo il limite dell’abnormità. La scelta di non riunire procedimenti astrattamente connessi non costituisce parametro assoluto della decisione sulle spese di giudizio: in materia il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi o manifestamente illogiche. Quando trova applicazione il principio di soccombenza, la regolazione delle spese non richiede specifica motivazione, essendo questa necessaria solo ove la statuizione non tenga conto della vittoria in giudizio.

Il Fatto

Una società di servizi energetici aveva ottenuto dal Gestore dei servizi energetici il rilascio di certificati bianchi per una pluralità di progetti di efficientamento. Con successivo provvedimento del 26 aprile 2018 il Gestore ha annullato d’ufficio nove richieste di verifica e certificazione, tra cui quella di cui è causa, e ha chiesto la restituzione dei titoli di efficienza energetica già emessi. Avverso tale atto la società ha proposto otto distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi trasposti in altrettanti ricorsi davanti al TAR Lazio.

Nel corso del giudizio di primo grado la società ha depositato motivi aggiunti per far valere la normativa sopravvenuta e ha chiesto la riunione dei procedimenti. Il TAR ha dichiarato improcedibili ricorso principale e motivi aggiunti, ravvisando la sostituzione dell’atto originario ad opera del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela del 24 settembre 2021. La società ha appellato dolendosi esclusivamente della sproporzione delle spese di lite, imputata alla mancata riunione dei ricorsi connessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e individua il punto centrale nella scelta di non riunire procedimenti astrattamente connessi, avuto riguardo al riverbero della stessa sull’entità della condanna alle spese. La questione non attiene alla legittimità dell’atto amministrativo, ma alla riunione dei ricorsi e alla sua incidenza sulla regolazione delle spese.

Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. II, n. 11161 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 7986 del 2023; Cons. Stato, sez. VII, n. 9315 del 2022), la decisione ribadisce che la riunione è facoltativa e rimessa a valutazioni di mera opportunità, afferenti a ragioni di economia processuale, con provvedimenti insindacabili in appello salvo il limite dell’abnormità, non ravvisabile quando sentenze e domande siano comunque diverse.

Nel caso concreto la frammentazione dei procedimenti consegue a una strategia processuale ascrivibile interamente alla parte appellante, che ha scelto lo spacchettamento del provvedimento promuovendo autonomi ricorsi e solo con i motivi aggiunti ha invocato la riunione di quanto essa stessa aveva separato. La Corte richiama i principi di Cons. Stato, sez. II, n. 1418 del 2026 e, quanto all’alternatività tra motivi aggiunti impropri e ricorso separato, Cons. Stato, sez. IV, n. 5197 del 2013, escludendo che il mancato esercizio del potere di riunione comporti nullità.

Quanto alle spese, il Collegio esclude che la mancata riunione ne costituisca parametro assoluto: il giudice dispone di ampi poteri discrezionali, con il solo limite della non condanna della parte vittoriosa e dell’abnormità della statuizione. Applicato il principio di soccombenza, non era necessaria specifica motivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 4201 del 2024; C.G.A.R.S., sez. giurisd., n. 1165 del 2022). L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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