Schede valutative militari autonome e termini ordinatori (Cons. Stato n. 8292 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle Forze Armate le schede valutative e i giudizi analitici periodici sono autonomi e indipendenti gli uni dagli altri, perché si riferiscono esclusivamente al rendimento del militare nel periodo considerato. Il giudizio complessivo può essere estremamente sintetico, purché trovi corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci della scheda redatta secondo i modelli regolamentari; è per ciò solo congruamente motivato. Le doti del militare possono subire un appannamento nel tempo, sicché il miglior giudizio conseguito in altri periodi è irrilevante. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai casi di eccesso di potere ictu oculi, per evidente contraddittorietà, illogicità o macroscopico travisamento dei fatti. I termini di compilazione e comunicazione delle schede previsti dal d.P.R. n. 90/2010 hanno natura ordinatoria, non perentoria, e nessuna conseguenza invalidante deriva dal loro superamento.
Il Fatto
Un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri impugnava dinanzi al giudice amministrativo il decreto del Ministero della Difesa che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso due schede valutative, relative al periodo dal 4 novembre 2019 all’1 luglio 2021, nelle quali era stato valutato “nella media”. Il militare deduceva di essere stato sempre giudicato con qualifica superiore alla media e lamentava un repentino abbassamento di giudizio su caratteristiche consolidate, senza provvedimenti sanzionatori e senza adeguata considerazione degli incarichi assolti. Contestava inoltre la tardiva notifica delle schede.
Il TAR adito rigettava il ricorso, rilevando l’adeguatezza della motivazione e l’infondatezza delle censure di irragionevolezza e contraddittorietà. Il militare proponeva appello, ribadendo il difetto di motivazione e istruttoria sulla flessione e l’omessa pronuncia sulla tempestività di redazione e notifica dei documenti caratteristici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo da un principio consolidato: i giudizi analitici e quello complessivo sono autonomi, in ragione della potestà discrezionale dell’Amministrazione, e ciascuna scheda si concentra sul rendimento del militare in un dato arco temporale. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 5737/2022; Cons. Stato n. 4076/2011), il Consiglio di Stato osserva che le doti di un militare possono subire un appannamento, perché carattere, attitudini e risultati non sono necessariamente uniformi nel corso degli anni. Ne deriva l’irrilevanza del fatto che in precedenza o in seguito siano stati conseguiti giudizi migliori.
Sul piano della motivazione, la Corte richiama l’insegnamento secondo cui il giudizio del superiore è congruo quando si pone in rapporto di armonia con i singoli giudizi relativi a ciascuna voce delle qualità considerate. Il documento redatto secondo i modelli del d.P.R. n. 90/2010 è per ciò solo adeguatamente motivato a mente dell’art. 1022, comma 2, cod. ord. mil.; la scheda non richiede un elenco analitico di fatti, ma un giudizio sintetico (cfr. Cons. Stato n. 1243/2025).
Quanto al merito, il giudizio dei superiori ha natura soggettiva e opinabile ed è sindacabile solo in presenza di sintomi di eccesso di potere ictu oculi: evidente contraddittorietà, illogicità, contrasto con fatti oggettivi, manifesta abnormità o macroscopico travisamento dei presupposti. Nel caso concreto il Collegio esclude tali profili: nelle schede impugnate la flessione è giustificata dal richiamo a risultati “non sempre all’altezza del grado” e a una preparazione “sicuramente migliorabile”, con valorizzazione delle buone qualità di fondo. Le flessioni, lungi dal costituire atti immotivati, rappresentano semmai segnali della gerarchia per spronare l’interessato, anche in vista delle maggiori responsabilità connesse all’incarico verso cui era proiettato.
Il secondo motivo è parimenti infondato. I termini di sessanta giorni per la compilazione e di ulteriori sessanta per la comunicazione, previsti dall’art. 1046 del d.P.R. n. 90/2010, hanno natura ordinatoria, non essendo qualificati come perentori dalla legge. L’art. 688 del medesimo regolamento non contempla la perentorietà (cfr. Cons. Stato n. 7562/2021; Cons. Stato n. 3389/2025). Lo sfasamento temporale non è, nella specie, tale da pregiudicare concretamente le difese ed è stato giustificato dall’infortunio del militare e dagli avvicendamenti dei compilatori. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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