Scatti stipendiali al militare cessato a domanda dopo abrogazione comma 15-bis (TAR Abruzzo n. 728 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21, comma 1, legge n. 232/1990, spetta anche al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso, è stato implicitamente abrogato per effetto dell’abrogazione espressa della norma che lo aveva interamente sostituito, l’art. 11 legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una norma abrogatrice opera ex nunc e non determina la reviviscenza della disposizione sostituita, salvo espressa deroga del legislatore. La norma generale di disciplina resta l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che richiama l’art. 6-bis.
Il Fatto
Il ricorrente, militare già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato congedato dal servizio a domanda con decorrenza dal 5 gennaio 2019, all’età di cinquantacinque anni e venticinque giorni e con un’anzianità di servizio utile pari a quarantuno anni. All’atto della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’INPS ha escluso dalla base di calcolo la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali.
Il ricorrente ha dapprima diffidato le sedi INPS competenti, senza ottenere riscontro, e poi ha impugnato il provvedimento di liquidazione chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito sostenendo l’inapplicabilità della disposizione ai cessati per dimissioni volontarie, sul presupposto della specialità dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis. Il comma 1 della disposizione attribuisce i sei scatti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità permanente o per decesso. Il comma 2 estende l’applicazione anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
L’INPS ha negato il beneficio applicando l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava i sei scatti alle sole fattispecie di cessazione per età, inabilità permanente e decesso. Il Tribunale rileva che l’Istituto ha fatto applicazione di una norma non più in vigore: la disposizione è stata dapprima interamente sostituita dall’art. 11 legge n. 231/1990 e poi travolta dall’abrogazione espressa di quest’ultimo, disposta dall’art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. n. 66/2010.
Il passaggio centrale è di tecnica normativa. L’abrogazione di una norma abrogatrice spiega effetti ex nunc e non produce la reviviscenza della disposizione sostituita, salvo che il legislatore lo disponga espressamente in via di eccezione. Il Collegio richiama sul punto la Corte Costituzionale, sentenza 12 gennaio 2012, n. 13. Ne consegue che l’art. 1, comma 15-bis deve considerarsi implicitamente abrogato e non può costituire il parametro della liquidazione.
La norma di riferimento resta quindi l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che richiama espressamente l’art. 6-bis per l’attribuzione dei sei aumenti stipendiali periodici ai fini del calcolo del TFS del personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata che ha riconosciuto il beneficio a tutto il personale in quiescenza delle forze di polizia a ordinamento militare, anche in caso di cessazione a domanda (Cons. Stato, sezione II, n. 2831 del 2023; n. 2762 del 2023; C.G.A.R.S., sezione I, n. 770 del 2022; TAR Abruzzo n. 664 del 2026).
Il ricorso è quindi accolto, con affermazione dell’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulla somma così determinata spettano soltanto gli interessi legali, per il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria posto dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza dell’Istituto.
Nota della Redazione
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