Procura speciale generica su foglio separato e ricorso nativo digitale: inammissibilità (TAR Lombardia n. 3734 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti deve essere speciale, ovvero recare l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e allegata telematicamente non integra la fattispecie della procura apposta in calce, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso: per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è ammessa la remissione in termini per errore scusabile, non avendo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 innovato il quadro normativo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano la declaratoria del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, le interessate proponevano giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, costituendosi l’Amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la questione della mancata presenza del difensore all’udienza, escludendo l’obbligo di attivare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: l’avviso per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando i procuratori non presenzino, poiché con l’assenza si determina rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, V, 18 febbraio 2026, n. 1305.
genericità della procura alle liti: rilasciata su documento analogico separato e notificata telematicamente, essa non indicava né il giudice adito né gli estremi della sentenza da eseguire. Tale carenza viola l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che esige una procura speciale idonea a individuare la controversia. La Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, che considera la procura apposta in calce quando rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente: la disposizione non elimina l’esigenza che, in assenza di congiunzione materiale con il ricorso, la delega rechi elementi che consentano di risalire alla volontà della parte di investire il difensore dello ius postulandi.
Il Collegio ha inoltre disatteso il precedente orientamento di cui al Consiglio di Stato, III, 25 ottobre 2024, n. 8552, ritenendo che l’allegazione telematica non garantisca la contezza del contenuto dell’atto né dimostri l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva all’elaborazione del ricorso. Quanto alla sanabilità, il TAR ha richiamato l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nel senso dell’inderogabilità del requisito al momento della proposizione del ricorso, e ha escluso l’errore scusabile, non potendo ravvisarsi obiettiva incertezza successiva alla pronuncia plenaria che ha confermato un indirizzo già esistente. Il ricorso, notificato il 31 gennaio 2026, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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