La controversia sullo sgombero disposto in esecuzione di un ordine di demolizione penale appartiene al giudice dell’esecuzione (TAR Campania n. 5042 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ordina lo sgombero di un immobile abusivo, adottata in esecuzione di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile, costituisce atto di esecuzione del giudicato penale. Conseguentemente, la controversia relativa a tale atto è devoluta alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione, non già al giudice amministrativo. Spetta al pubblico ministero determinare le modalità attuative della demolizione, ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., e ogni questione concernente il titolo o le modalità esecutive va instaurata innanzi al giudice dell’esecuzione. Il ricorso proposto innanzi al TAR è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., ove il giudizio sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Il Fatto
Un soggetto impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ordinato di sgomberare un immobile, sito in Villa Literno, entro trenta giorni dalla notifica. Il provvedimento richiamava quale presupposto l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con sentenza del 2005 e la conseguente ingiunzione di demolizione del 2008, nonché il verbale di accertamento dell’inottemperanza e l’iscrizione della sentenza nel Registro Esecuzione Sanzioni Amministrative.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che l’immobile era solo in parte gravato dall’ordine di demolizione, che pendeva istanza di sanatoria istruita favorevolmente e che il Comune non poteva attivarsi per dare esecuzione a una sentenza penale, essendo tale attività di competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR della Campania, decisa la causa con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione. Dal contenuto del provvedimento impugnato e dalle premesse in fatto, è emerso che l’ordinanza di sgombero costituiva atto di esecuzione di un giudicato penale.
La Sezione ha osservato che la demolizione disposta dal giudice penale, quale sanzione accessoria, è attuata dal pubblico ministero, che ne determina le modalità esecutive; eventuali controversie sul titolo o sulle modalità vanno instaurate innanzi al giudice dell’esecuzione. Tale conclusione trovava conferma nella stessa ordinanza impugnata, che dichiarava di voler ottemperare alla richiesta della Procura.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione che la cognizione spetta al giudice ordinario e che la domanda può essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese sono state compensate, non essendosi il Comune costituito in giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.