Tetti di spesa sanitaria e criterio del consuntivo al vaglio di ragionevolezza (Cons. Stato n. 8463 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale, l’utilizzo dei dati consuntivi dell’esercizio 2014 costituisce scelta non manifestamente irragionevole quando i continui annullamenti giurisdizionali delle determinazioni relative agli anni successivi hanno reso inattendibili i dati di produzione, condizionati da provvedimenti illegittimi e dall’emergenza pandemica. L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella programmazione sanitaria consente di ricorrere a un criterio oggettivo e immune da effetti perturbatori, purché adeguatamente motivato. La Regione che richiama l’art. 45, comma 1-ter, d.l. n. 124/2019 è però tenuta a rideterminare effettivamente il limite di spesa nel valore consuntivato nel 2011, non potendo limitarsi al mero richiamo in premessa. Il riparto del budget della struttura non più operativa a titolo di economie non contrasta con i principi in materia di remunerazione delle prestazioni extra-budget.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale lucano impugnava davanti al TAR Basilicata la delibera di Giunta regionale con cui erano stati determinati i tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale per l’anno 2022, unitamente ai consequenziali provvedimenti aziendali. La rideterminazione aveva inciso in senso riduttivo sulle risorse liquidate a consuntivo per l’anno precedente.
Il Tribunale respingeva tutte le censure. La società proponeva appello, lamentando i vizi procedimentali della fase istruttoria, l’irragionevolezza del criterio del consuntivo 2014, l’attribuzione di budget a una struttura non più autorizzata e il mancato adeguamento del tetto ai valori dell’art. 45, comma 1-ter, d.l. n. 124/2019. La Regione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura procedimentale. La disposizione cardine è l’art. 32, comma 8, l. n. 449/1997, che attribuisce alla Regione il potere di individuare i limiti massimi di spesa: trattandosi di competenza programmatoria, essa va imputata all’organo esecutivo, cioè alla Giunta. L’art. 12, comma 2, l.r. n. 5/2015 riferisce il parere della Commissione consiliare alle sole annualità 2015 e 2016, come si desume dal termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La prassi regionale contraria non assume valore decisivo, né l’art. 6 l.r. n. 18/2018 — di carattere eccezionale — offre elementi interpretativi in senso opposto.
Quanto al criterio di riparto, la Sezione richiama la propria recente decisione sul tema e la sentenza n. 8161/2021, ribadendo che il ricorso ai dati del 2014 costituisce scelta obbligata a fronte dei continui annullamenti giurisdizionali delle determinazioni successive. I tetti assegnati nel triennio 2015-2018 avevano condizionato la produzione, rendendo inattendibili i dati di fatturato. La produzione del 2021, sebbene remunerata, non riflette il fabbisogno ordinario e stabile, essendo influenzata dalle liste di attesa formatesi durante l’emergenza pandemica.
Secondo il Collegio, la maggiore produzione del primo semestre 2022 non dimostra l’inadeguatezza del criterio, potendosi attribuire all’effetto di trascinamento della situazione emergenziale. Gli atti regionali che hanno previsto risorse aggiuntive non evidenziano l’illogicità del criterio, ma la complessiva insufficienza delle risorse destinate alla specialistica. La scelta soddisfa inoltre l’esigenza di definitiva fissazione dei tetti, nelle more della definizione dei criteri da parte del CREA sanità.
È infondata anche la censura sull’attribuzione di budget alla struttura non più operativa: la distribuzione ex ante confliggerebbe con il criterio del consuntivo, e lo stesso schema di contratto e l’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992 ammettono la remunerazione delle prestazioni extra-budget mediante le economie.
È invece accolto il motivo sul mancato adeguamento del tetto. La delibera richiama l’art. 45, comma 1-ter, d.l. n. 124/2019 ma determina la spesa applicando la riduzione del decreto Balduzzi, senza recepire la rideterminazione nel valore consuntivato nel 2011. La Regione avrebbe dovuto ripartire le maggiori somme indicate, con proporzionale incremento del budget delle strutture. L’appello è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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