Conversione permesso emersione, attestazione ITL acquisibile d’ufficio (TAR Toscana n. 2057 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per presentare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per emersione in permesso per lavoro subordinato ha natura sollecitatoria, non perentoria: il suo superamento non è di per sé ragione di rigetto e impone una valutazione complessiva della posizione del richiedente. L’attestazione di corrispondenza dell’Ispettorato territoriale del lavoro prevista dall’art. 12, comma 9, d.m. 27 maggio 2020 non costituisce onere esclusivo dello straniero: l’Amministrazione deve acquisirla d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990. Il diniego non può fondarsi su un motivo non anticipato nel preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché così si viola il contraddittorio procedimentale e il principio di leale collaborazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino ivoriano, aveva ottenuto dalla Questura di Napoli un permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020, con scadenza 21 gennaio 2021. Nel settembre 2023 presentava alla Questura di Firenze istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, allegando la documentazione dell’attività lavorativa svolta.

La Questura notificava un preavviso di rigetto incentrato su un unico motivo: la presentazione dell’istanza con permesso scaduto oltre i termini di legge. Il ricorrente depositava memorie endoprocedimentali. Il decreto conclusivo respingeva invece l’istanza su un motivo diverso e ulteriore, cioè la mancanza dell’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, richiamando l’art. 103, comma 2, d.l. n. 34/2020 e l’art. 12, comma 9, d.m. 27 maggio 2020, con invito a lasciare il territorio nazionale. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva la domanda con ordinanza n. 277/2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i due argomenti posti a base del rigetto. Sul primo, relativo alla tardività dell’istanza, rileva che manca una previsione normativa di tassatività e che, pertanto, il termine per chiedere la conversione non può ritenersi perentorio. Il suo superamento non legittima da solo il diniego, ma impone una valutazione complessiva della posizione del richiedente. Il Collegio richiama in proposito TAR Campania, Napoli, n. 7283 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, n. 803 del 2026 e TAR Toscana n. 724 del 2026.

Sul secondo profilo, il TAR accoglie la censura di violazione delle garanzie partecipative. Nel preavviso la Questura aveva indicato un solo motivo ostativo, la tardività; il provvedimento finale ne introduceva un altro, la carenza dell’attestazione I.T.L., mai menzionata in precedenza. La P.A. ha così omesso il soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/1990 e ha addotto “a sorpresa” la carenza documentale solo in sede conclusiva. Il Collegio richiama TAR Lazio n. 10992 del 2025, secondo cui il contenuto sostanziale del diniego deve iscriversi nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, senza fondarsi su ragioni del tutto autonome.

Il Tribunale aggiunge un argomento ulteriore, che qualifica come assorbente. L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 impone il principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e Amministrazione, in attuazione del canone del buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, della Costituzione. L’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000 declina tali principi sul piano documentale, imponendo alle amministrazioni di acquisire d’ufficio i dati e i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Su questa base il Collegio ritiene che la Questura, anziché respingere l’istanza, avrebbe dovuto attivarsi per acquisire presso l’I.T.L. l’attestazione richiesta dal d.m. 27 maggio 2020. L’omessa produzione del documento da parte dello straniero non può dunque costituire legittimo motivo di diniego. Il Tribunale richiama TAR Emilia-Romagna n. 439 del 2014, TAR Lombardia n. 563 del 2022 e n. 1997 del 2022, nonché TAR Campania, Napoli, n. 3917 del 2021.

Accertata l’illegittimità del diniego sotto entrambi i profili, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con riedizione del potere in conformità alle statuizioni della sentenza. Le spese sono compensate attesa la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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