Nessun risarcimento da provvedimento illegittimo se il quadro normativo è incerto (TAR Sicilia n. 860 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina di per sé l’insorgere della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. Ai fini dell’accertamento della colpa occorre una indagine penetrante, non fondata sul solo dato obiettivo dell’illegittimità, dovendo emergere la negligenza o l’imperizia dell’organo. Costituisce causa di esclusione della colpa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione e applicazione delle norme di riferimento, tale da rendere equivoco il quadro normativo. Il risarcimento presuppone inoltre la prova, secondo un giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita dedotto.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale, aveva impugnato il D.A. n. 2230/2007, con cui l’Assessorato Regionale della Salute aveva rideterminato le tariffe per le prestazioni di ricovero diurno, con decurtazione rispetto al precedente D.A. del 2002. Con sentenza n. 374 del 2022 il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo il decreto attuativo del Piano di rientro e quindi assistito dal meccanismo di legificazione.

La pronuncia è stata riformata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 294 del 2023, che ha ravvisato l’illegittimità delle tariffe per essere state fissate al di fuori del procedimento e dei presupposti di legge, con difetto di istruttoria e di motivazione. La società ha quindi agito per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per gli anni 2008-2012, quantificati in oltre un milione di euro, sostenendo di aver dovuto incrementare il volume delle prestazioni per raggiungere il tetto di spesa a causa del minor valore tariffario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004 in materia di determinazione delle tariffe massime. Rileva come la giurisprudenza amministrativa si sia divisa sul D.A. n. 2230/2007: un primo orientamento ne ha affermato l’illegittimità per difetto di istruttoria; altro orientamento, fatto proprio dalla sentenza n. 374/2022, ne ha invece sostenuto la legittimità in virtù dell’efficacia vincolante del Piano di rientro.

Il Collegio dà atto che quest’ultimo indirizzo è stato disatteso dal C.G.A.R.S.. Tuttavia, le oscillazioni giurisprudenziali evidenziano un quadro di riferimento equivoco, tale da escludere che l’Amministrazione abbia agito in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede.

Richiamando l’orientamento consolidato, la sentenza ribadisce che la responsabilità da provvedimento illegittimo non può fondarsi sul mero dato obiettivo dell’illegittimità, richiedendo la dimostrazione della colpa dell’amministrazione. Tra le ipotesi esimenti figura proprio l’esistenza di contrasti giurisprudenziali nell’interpretazione delle norme, oltre alla formulazione ambigua delle disposizioni e alla complessità istruttoria. Nel caso concreto l’Amministrazione aveva adottato il decreto in attuazione del Piano di rientro 2007/2009, scelta ritenuta legittima da parte della giurisprudenza.

Il Tribunale esclude altresì la sussistenza del requisito oggettivo. Il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. non coincide con qualsiasi perdita economica, ma solo con quella verificatasi con modalità contrarie al diritto. Il risarcimento esige la prova della spettanza del bene della vita. La stessa sentenza n. 291/2020, che pure aveva ritenuto illegittimo il decreto, precisava che il difetto di istruttoria non rende di per sé irrazionali le valutazioni tariffarie, residuando un perimetro di scelte di merito rimesse all’Amministrazione.

Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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