Nessun risarcimento da tariffa sanitaria illegittima in quadro normativo incerto (TAR Sicilia n. 857 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata illegittimità del provvedimento amministrativo non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione. Il giudice deve svolgere un’indagine estesa all’elemento soggettivo e verificare che la violazione sia grave e commessa in un contesto di negligenza e imperizia. L’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul quadro normativo di riferimento e la formulazione ambigua delle disposizioni applicate costituiscono fattori esimenti della colpa. Inoltre, il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo pretensivo richiede la dimostrazione, in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita.

Il Fatto

Una casa di cura accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale agisce nei confronti dell’Assessorato Regionale alla Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale per il risarcimento dei danni subiti in virtù dell’applicazione del decreto assessoriale che aveva rideterminato le tariffe per le prestazioni di ricovero diurno. Il giudizio di annullamento si era concluso in primo grado con il rigetto del ricorso; la pronuncia è stata poi riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento per essere la fissazione delle tariffe avvenuta al di fuori del procedimento e dei presupposti di legge, con difetto d’istruttoria e di motivazione.

Passata in giudicato la statuizione di annullamento, la struttura deduce la reviviscenza del precedente tariffario del 2002 e assume che, a fronte di tariffe più basse, avrebbe dovuto erogare un volume maggiore di prestazioni per raggiungere il tetto di spesa assegnato, sostenendo costi incrementali per materiali, professionisti e personale. Quantifica dunque il danno per gli anni dal 2008 al 2012. L’Assessorato resiste deducendo l’infondatezza; l’Azienda Sanitaria non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: le tariffe per la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale sono stabilite all’esito del procedimento di cui all’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, e ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 311/2004 la determinazione delle tariffe massime compete al Ministero della salute di concerto con quello dell’economia. Sul decreto assessoriale del 2007 si sono formati orientamenti divergenti: un primo ne ha affermato l’illegittimità per mancanza della necessaria istruttoria sui costi; un secondo lo ha ritenuto legittimo in quanto adottato in attuazione del Piano di rientro, il cui contenuto ha efficacia vincolante per la Regione ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296/2006, con eterointegrazione cogente dei provvedimenti amministrativi.

Il Collegio dà atto che quest’ultimo orientamento è stato disatteso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. Tuttavia le oscillazioni giurisprudenziali evidenziano un quadro giuridico di riferimento equivoco, tale da escludere che l’amministrazione abbia agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede. In materia di responsabilità per danni da provvedimento illegittimo, secondo l’orientamento richiamato, la valutazione non può fondarsi sul mero dato obiettivo dell’illegittimità: occorre la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni dell’art. 97 Cost., e che la violazione risulti grave e commessa in un contesto tale da palesare negligenza e imperizia.

Tra i fattori esimenti la giurisprudenza individua l’esistenza di contrasti giurisprudenziali, la formulazione poco chiara delle disposizioni e la complessità della situazione di fatto. Nel caso concreto l’amministrazione ha adottato il decreto in attuazione del Piano di rientro 2007/2009, che prevedeva l’applicazione del decreto ministeriale del 2006, scelta ritenuta legittima da parte della giurisprudenza e assistita da parere positivo dei Ministeri competenti. Difetta dunque la colpa, né la ricorrente ha allegato specifici profili in tal senso.

Il Collegio rileva altresì che, sotto il profilo oggettivo, manca la prova della spettanza del bene della vita. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale: richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per la lesione di un interesse legittimo pretensivo, la dimostrazione che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. La stessa pronuncia che aveva ravvisato il vizio di istruttoria chiarisce che ciò non implica l’irrazionalità delle valutazioni compiute, rispondendo esse a esigenze di compatibilità con il quadro di finanza pubblica. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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